
Nel bilanciare la libertà di espressione della ricorrente (tutelata dall’art. 10 CEDU) con il diritto alla vita privata e familiare dei suoi genitori adottivi, da lei convenuti in sede civile assieme ai servizi sociali per rispondere dei danni conseguenti ad asseriti abusi, La Corte ha assegnato prevalenza alla prima, annullando il provvedimento precedentemente emanato (anonimity order) con cui era stato disposto l’anonimato delle parti convenute in deroga alla regola della pubblicità del processo.
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