
La Corte ritiene che una normativa nazionale che riconosca una tutela rafforzata in caso di licenziamento per lavoratori subordinati con disabilità ma non preveda la stessa tutela per i pubblici impiegati con la medesima disabilità sia compatibile con l’art. 7 della direttiva 2000/78/CE, letta alla luce della Convenzione ONU relativa ai diritti delle persone con disabilità, articolo che concerne le misure positive da adottare per garantire la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Tale incompatibilità non sussiste a meno che non sia dimostrata una violazione del principio di parità di trattamento, circostanza che dovrà essere accertata dal giudice comparando le situazioni sulla base delle norme nazionali che disciplinano le posizioni dei lavoratori subordinati con una determinata disabilità e i pubblici impieghi con la stessa disabilità. Se il principio risultasse violato, la normativa in questione dovrebbe essere estesa anche ai dipendenti pubblici.
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