
I fatti oggetto del rinvio pregiudiziale concernono il licenziamento della Sig.ra Bougnaoui a causa della sua decisione di indossare il velo islamico sebbene, sia al momento dell’assunzione che durante alcuni colloqui successivi, i responsabili dell’impresa Micropole le avessero chiesto di non indossare il velo quando si fosse trovata a contatto con i clienti poiché ciò avrebbe potuto creare problemi con questi ultimi. Il giudice a quo chiede, quindi, se si possa considerare “requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa” ai sensi dell’art. 4 della direttiva 2000/78/CE la volontà di un datore di lavoro di assecondare il desiderio di un cliente che i servizi dell’impresa non siano assicurati da una dipendente che indossi il velo islamico. La Corte conclude escludendo che detta volontà possa essere considerato un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa in base alla direttiva su citata.
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