
La Corte afferma che in linea di principio la clausola di standstill prevista dalla decisione 1/80 allegata all’Accordo di associazione tra UE e Turchia non osta all’esistenza di una normativa nazionale che preveda l’obbligo per i cittadini di Stati terzi di età inferiore ai 16 anni di possedere un permesso di soggiorno e ciò allo scopo di garantire un’efficace gestione dei flussi migratori dato che tale obiettivo può costituire un motivo imperativo di interesse generale. Tuttavia, tale normativa risulta sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito nel momento in cui si applica al figlio minore di un cittadino turco che risieda e lavori in Germania poiché si costringerebbe quest’ultimo a scegliere tra il proseguire la sua attività lavorativa in Germania e vedere la sua vita familiare fortemente turbata dalla separazione dal figlio (e dalla moglie) o rinunciare a tale attività ritornando in Turchia senza avere alcuna garanzia di inserimento lavorativo.
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