
La Corte afferma che una normativa nazionale che prevede la possibilità di svolgere controlli per identificare le persone fermate in un’area fino a 30 km dalla frontiera comune con altri Paesi Schengen allo scopo di impedire o prevenire gli ingressi irregolari sul territorio, e ciò indipendentemente dal comportamento della persona in questione o dall’esistenza di circostanze particolari, risulta incompatibile con l’art. 67 TFUE e gli art. 20 e 21 del regolamento (UE) n. 610/2013 (codice frontiere Schengen). Tale incompatibilità non sussiste se la normativa di riferimento prevede una delimitazione delle competenze in modo da garantire che l’esercizio pratico di queste non abbia un effetto equivalente a quello delle verifiche di frontiera, vietato dalla normativa su richiamata. Risulta, invece, compatibile con le norme europee sopra individuate una normativa nazionale che permetta alle autorità di polizia di effettuare a bordo dei treni e delle stazioni ferroviarie controlli dei documenti di identità e di fermare per breve tempo e interrogare le persone in transito qualora tali controlli siano effettuati sulla base di informazioni concrete o sull’esperienza della polizia purchè la normativa ne stabilisca l’intensità, la frequenza e la selettività.
25/01/2023
14/10/2022
18/05/2022
22/09/2021
28/12/2020
27/07/2020
05/02/2020
04/10/2019
01/05/2019
26/12/2018
29/10/2018
25/06/2018
29/12/2017
28/07/2017
13/03/2017
07/10/2016
17/06/2016
22/01/2016
25/09/2015
03/07/2015
03/04/2015
16/01/2015
24/10/2014
20/06/2014
28/03/2014
20/12/2013
16/09/2013
17/05/2013
15/02/2013