
La Corte stabilisce che in caso di assenza di consenso scientifico circa il nesso tra la somministrazione del vaccino e l’insorgere della malattia (nello specifico la distrofia muscolare) il giudice di merito, chiamato a pronunciarsi su una richiesta di risarcimento danni, può, nell’esercizio del suo libero apprezzamento, ritenere che alcuni elementi invocati dal ricorrente costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti circa l’esistenza di un nesso di causalità tra il difetto del vaccino e l’insorgere della malattia senza che ciò costituisca una violazione dell’art. 4 della direttiva 85/374/CEE. Tuttavia, i giudici nazionali devono assicurarsi che l’applicazione che danno di tale regime non violi l’onere della prova che, in base al su richiamato art. 4, grava sul danneggiato. Inoltre, è incompatibile con detto articolo un regime probatorio in cui, quando la ricerca medica né afferma né esclude l’esistenza di un nesso di causalità tra difetto del vaccino e insorgere della malattia, si preveda che tale nesso debba essere sempre considerato dimostrato in presenza di alcuni indizi fattuali predeterminati di causalità.
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