
E’ in contrasto con la direttiva 2000/78/CE, sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, la disposizione di diritto interno (contenuta nell’Equality Act 2010) che consente al datore di lavoro di erogare solo in misura minima al componente di un’unione civile, quale beneficiario designato, il trattamento pensionistico di reversibilità relativo ad un rapporto di lavoro conclusosi prima dell’entrata in vigore della legge istitutiva di tali unioni (Civil Partnership Act 2005); trattamento che invece sarebbe stato erogato per intero se a beneficiarne fosse stato il coniuge nell’ambito di un matrimonio eterosessuale.
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