
Il presente contributo si propone di analizzare la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 5 luglio 2017 sul caso Gard. Tale decisione, tuttavia, costituisce solo uno spunto per affrontare il tema, complesso, dell’utilizzo del principio del best interest of the child come criterio di risoluzione dei c.d. dilemmi costituzionali nell’ambito del children healthcare decision-making. Adottando una metodologia di analisi (anche) comparata, lo studio intende muoversi lungo il crinale, problematico, della sostenibilità argomentativa dell’impiego di tale strumento nelle pronunce in cui esso è richiamato: la tesi sostenuta è che nel caso Gard, come del resto in altri casi analoghi verificatisi negli ordinamenti statunitense e inglese, le Corti abbiano utilizzato il principio dei best interests of the child in maniera apodittica e retorica, quasi fosse una “formule magique”, recando in tal maniera un consistente vulnus alla certezza e alla razionalità di un diritto che stenta, in vicende siffatte, a trovare criteri di soluzione affidabili e trasparenti. Alla luce di tali considerazioni, al termine dell’elaborato, si tenta di avanzare alcune suggestioni operative in ordine all’utilizzo argomentativo del principio dei best interests of the child, tali da garantire la soddisfazione di quelle vitali esigenze di chiarezza, intellegibilità e “universability” che connotano le pronunce della Corte EDU... (segue)
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