
La Corte riconosce come compatibile con l’art. 28 del regolamento Dublino III una normativa nazionale che preveda che un richiedente protezione internazionale possa essere trattenuto per un periodo di due mesi qualora detto trattenimento inizi dopo che lo Stato membro richiesto abbia accettato la domanda di presa in carico, purché tale trattenimento non ecceda il tempo necessario, in base alle circostanze del caso, per effettuare il trasferimento. Inoltre, è ugualmente ammissibile una normativa nazionale che consenta di prorogare il trattenimento per tre mesi, se sussistono motivi seri che giustificano tale ampliamento temporale, o anche dodici mesi qualora il trasferimento richieda tempi più lunghi a causa della mancata collaborazione del richiedente protezione internazionale o per il reperimento dei documenti necessari.
25/01/2023
14/10/2022
18/05/2022
22/09/2021
28/12/2020
27/07/2020
05/02/2020
04/10/2019
01/05/2019
26/12/2018
29/10/2018
25/06/2018
29/12/2017
28/07/2017
13/03/2017
07/10/2016
17/06/2016
22/01/2016
25/09/2015
03/07/2015
03/04/2015
16/01/2015
24/10/2014
20/06/2014
28/03/2014
20/12/2013
16/09/2013
17/05/2013
15/02/2013