
Il giudice di Lussemburgo afferma che in base alla direttiva 75/363/CEE (così come modificata dalla direttiva 82/76/CEE) deve essere riconosciuta un’adeguata remunerazione ai medici che abbiano svolto la loro specializzazione tra il 1982 e il 1990 purché la formazione (a tempo pieno o a tempo ridotto) abbia riguardato una specializzazione comune agli Stati membri o almeno a due di essi. Detta remunerazione deve essere corrisposta dal 1 gennaio 1983 fino alla conclusione della formazione. Nel caso in cui lo Stato non abbia adottato misure nazionali di recepimento della direttiva e il risultato da questa perseguita non possa essere assicurato per via interpretativa della legislazione nazionale esistente, lo Stato sarà tenuto a risarcire il danno cagionato ai singoli a causa del mancato recepimento della normativa europea.
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