
L’amministratore di una fanpage pubblicata su Facebook deve ritenersi “corresponsabile del trattamento” di dati personali ai sensi dell’art. 2 della Direttiva 95/46/CE in materia di tutela e di libera circolazione dei dati personali (ora abrogata dal regolamento generale 679/2016), dal momento che egli partecipa, attraverso l’impostazione di parametri preordinati alla comunicazione nei confronti degli utenti e mediante attività di gestione o promozione delle sue attività, alla determinazione delle finalità e degli strumenti del trattamento dei dati personali di quanti “visitano” la sezione del social network da lui gestita. Le Autorità di controllo degli Stati membri sono pertanto legittimate ad esercitare i propri poteri d’intervento qualora le disposizioni in materia di tutela dei dati personali dati siano violate da un terzo responsabile del trattamento, il quale ha la propria sede in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità procedente.
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