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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 L. n. 182/Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attivita' economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

Legge n. 182/2025: nuove misure di semplificazione in materia sanitaria.

Legge 2 dicembre 2025, n. 182 “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese” – Capo II “Misure di semplificazione in materia sanitaria”: artt. 58-63

Con la legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”, e in particolare con gli articoli da 58 a 63 di detta legge, sono state previste nuove misure di semplificazione in materia sanitaria.

In particolare, le più significative innovazioni sono state apportate dalle seguenti disposizioni:

- dall’art. 60, che ha modificato l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, prevedendo la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata anche mediante “la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci e dei dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale”, la possibilità di scegliere direttamente anche presso le farmacie “il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il servizio sanitario regionale”, nonché lo svolgimento (anche in locali diversi da quelli ove sono ubicate le farmacie, dove però è espressamente “vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti” e sempre “previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente”) delle seguenti attività a carico degli utenti e senza maggiori oneri per la finanza pubblica: (i) “la somministrazione (…), da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotati di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa”; (ii) “l'effettuazione da parte del farmacista di test diagnostici decentrati, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta ai fini dell'appropriatezza prescrittiva, per il contrasto all'antibiotico-resistenza”; (iii) “l'effettuazione da parte del farmacista, nei limiti delle proprie competenze professionali, dei servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali”; e (iv) “l'esecuzione in farmacia, da parte di personale abilitato, di test di screening per l'individuazione del virus dell'epatite C”;

- dall’art. 61, che, al dichiarato fine di contrastare la carenza di medicinali, ha modificato il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, disponendo, all’art. 34, comma 6, che “In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA (…) non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria” e sanzionando, all’art. 148, la sua eventuale violazione con una sanzione amministrativa da 6.000 a 36.000 €;

- dall’art. 62, che – seppur rinviando la definizione delle proprie modalità attuative a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della novella normativa –, ha previsto che nella prescrizione di medicinali a carico del SSN per la cura di patologie croniche, il medico prescrittore indica nella ricetta dematerializzata ripetibile, sulla base del protocollo terapeutico individuale, la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell'arco temporale massimo di dodici mesi, procedendo, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva, a sospendere la ripetibilità della prescrizione o a modificare la terapia. La norma ha inoltre previsto che al momento della dispensazione, presso le farmacie convenzionate, il farmacista informa l'assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, segnalando, nell’ambito del monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica qualora rilevi difficoltà da parte dell'assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, le criticità al medico prescrittore per le valutazioni di sua competenza. E che la farmacia convenzionata consegna il medicinale richiesto in caso di esibizione da parte del paziente di documentazione di dimissione ospedaliera, di referto di pronto soccorso o di altra documentazione analoga rilasciata dai servizi di continuità assistenziale il giorno di presentazione ovvero nei due giorni immediatamente precedenti, dai quali risulti prescritta o, comunque, suggerita specifica terapia farmacologica;

- dall’art. 63, che ha modificato la legge 24 giugno 2010, n. 107, sul riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche, al fine di favorirne la piena inclusione sociale, in attuazione degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo del 12 aprile 2004.

G.A.G.S.



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