Ordinanza di rimessione Corte dei conti n. 246 del 2025 in G.U. n. 52 del 24 dicembre 2025
1. Con l’ordinanza di rimessione n. 246[1] del Registro ordinanze della Corte costituzionale, la Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, in senso analogo alle precedenti pronunce nn. 240, 241, 242 e 243[2], ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 -quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176[3], in relazione agli articoli 3, 24, 81, 97, 103, 111, 113, 117.
2. La Corte dei conti ritiene che con la novella legislativa, escludendo la giurisdizione della Corte dei conti in relazione alla rilevanza eurounitaria degli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall’ISTAT, verrebbero vulnerati (tra gli altri) gli artt. 81, sesto comma, e 97, primo comma, Cost.
Secondo la Corte rimettente, con la norma in questione, il legislatore interviene sul nucleo di attribuzioni attinenti alla perimetrazione delle amministrazioni pubbliche da cui derivano precisi obblighi di natura contabile, in primo luogo di concorrere alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ossia del computo dei saldi sulla base dei quali si sviluppano le relazioni finanziarie tra gli Stati membri dell’Unione europea e coperti costituzionalmente dal citato art. 97, primo comma, Cost.
Ma in tal modo – secondo la Corte rimettente - la sottrazione della giurisdizione contabile alla Corte dei conti delle controversie riguardanti l’ambito soggettivo e i principali effetti dell’inserimento nel citato elenco determina una recisione dell’unitaria materia contabile, in cui i collegamenti tra i profili di rilevanza interna e quelli di rilevanza sovranazionale, dai quali i primi sono condizionati, sono inscindibili.
L’adozione – sul piano interno - di regole di bilancio comuni, con conseguente assoggettamento degli enti inclusi nell’elenco ai vincoli di finanza pubblica, è infatti funzionale alla successiva aggregazione dei dati contabili riferibili agli stessi ai fini della formazione del conto economico consolidato dello Stato. Ed è proprio attraverso l’esame dei saldi emergenti da tale conto che può verificarsi il rispetto, o meno, dei parametri economici di matrice eurounitaria, assicurando in tal modo la stabilizzazione delle economie dei Paesi appartenenti all’area Euro, con l’obiettivo di evitare la verificazione di effetti di «spillover» e assicurare la massima efficienza sul territorio comunitario degli stabilizzatori fiscali.
3. Al riguardo, la Corte dei conti sottopone a critica l’opzione interpretativa seguita dalla Cassazione (Cass. n. 30220/2024), secondo la quale la sottrazione della giurisdizione contabile alla Corte dei conti delle controversie riguardanti l’ambito soggettivo e i principali effetti dell’inserimento nel citato elenco non determinerebbe un vuoto di tutela o il mancato rispetto dell’effetto utile della disciplina unionale, restando attribuita la giurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo».
3.1. Sul punto, la Corte rimettente ritiene che l’intervento della Cassazione, incentrato sul riparto di giurisdizione operato dalla norma, lasci comunque aperta la questione di stretta costituzionalità proposta con l’ordinanza in rassegna.
Infatti, con riferimento all’esigenza di accertamento di un particolare status di un ente pubblico, mutevole nel tempo e ancorato a requisiti di natura economico-finanziaria, la Corte non si limita al mero vaglio di legittimità del procedimento valutativo (propria del giudice amministrativo), estendendo la cognizione alla verifica della sussistenza o insussistenza nel merito dei presupposti per l’attribuzione dello status di p.a. (e delle conseguenti situazioni giuridiche attive e passive) con valenza di accertamento costitutivo.
Sicché, proprio i particolari connotati del giudizio in esame costituirebbero il motivo legittimante l’attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva delle Sezioni riunite della Corte dei conti, ossia a un Collegio singolarmente qualificato, chiamato a una verifica non sulla legittimità generale, bensì piena e di merito, di accertamento della qualità di amministrazione pubblica in capo a una determinata unità istituzionale, sulla base della valorizzazione di specifici criteri di natura statistico-economica contenute nel SEC 2010 - onde accertare la qualità di produttore di beni e servizi destinabili o non destinabili alla vendita.
4. Al riguardo, per i profili di inquadramento delle questioni attinenti alla finanza pubblica si può osservare che il ricorso in via incidentale della Corte dei conti individui persuasivamente la logica sottostante al richiamato art. 97, primo comma, Cost., cui deve ritenersi ormai funzionale la riserva di cui all’art. 103 nel suo riferimento alla “contabilità pubblica”, da intendersi infatti in un’accezione attinente non solo alle modalità tecniche con cui si espletano le attività finanziarie poste in essere da parte degli enti pubblici, ma anche alla loro idoneità ad essere finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 97, primo comma, Cost. citato.
Diversamente dalla linea prospettica seguita nella sentenza richiamata della Corte di cassazione - che, in modo stupefacente in quanto giurisdizione di stretta legittimità, semplicemente ignora la peculiarità della contabilità pubblica come suggellato peraltro dall’art. 103 Cost. e si limita a constatare che rimane comunque soddisfatta l’esigenza della sussistenza di un giudice competente prescindendo dalle diverse attribuzioni e funzioni svolte dalle varie magistrature – va rilevato che l’approccio della citata Sezione rimettente della Corte dei conti coglie il duplice tema-chiave, da un lato, del ruolo della giurisdizione nelle materie della contabilità pubblica e, dall’altro, della connessione tra le attività svolte in tale ambito e la finanza pubblica nazionale. Si tratta, peraltro, di attività che hanno trovato novello sviluppo a seguito della novella costituzionale del 2012, che ha delineato un quadro di regole di radice eurounitaria in materia, quadro che viene immesso nel nostro ordinamento, appunto, con la norma costituzionale da ultimo evocata (art. 97, primo comma, Cost.), oltre che dai primi due commi dell’art. 81 e dal primo comma dell’art. 119, in particolare, tutti oggetto della citata novella.
Detto giudizio di conferenza tecnica del ricorso in parola non esime però dall’osservare che in esso si può rilevare anzitutto la sopravvalutazione dell’elemento di richiamo all’art. 81, sesto comma, Cost. e dunque alla legge rinforzata che ne è derivata n. 243 del 2012, in quanto è da ritenere che la riserva di competenza di cui all’art. 103, secondo comma, Cost. abbia valore intrinseco a prescindere dal vigente Patto di Stabilità e Crescita e comunque dalla presenza o meno di un ordinamento eurounitario cui il nostro Paese è vincolato: infatti, detta riserva era densa di contenuto anche prima della richiamata novella del 2012.
Deve aggiungersi, peraltro, che l’ordinanza di rimessione ben avrebbe potuto meglio evidenziare che la progressiva erosione operata da ripetuti interventi del legislatore, quali (ad esempio) quello racchiuso nella disposizione ora oggetto di impugnativa innanzi alla Corte costituzionale, rischia di svuotare l’ambito dell’attività e del ruolo riservati alla Corte dei conti, indebolendone il ruolo di garante degli equilibri di finanza pubblica non solo sul versante della giurisdizione ma, di riflesso (stante l’indubbio legame), anche su quello del controllo, risultando - la riconducibilità delle pubbliche amministrazioni nel perimetro dell’elenco ISTAT (previo il vaglio delle caratteristiche squisitamente tecniche che le connotano e perciò riservate ad un giudice speciale) - tipica dimostrazione della stretta correlazione tra le due predette funzioni intestate alla Corte dei conti. Ciò specie in un quadro costituzionale ed eurounitario che va piuttosto nella direzione di assegnare alla Corte dei conti[4], provvista della necessaria specializzazione nelle materie contabili e peraltro in attuazione di precipue disposizioni costituzionali (artt. 100 e 103), un ruolo rafforzato di qualificato guardiano delle pubbliche finanze.
[1] Si tratta dell’ordinanza n. 13/2025/RIS della Corte dei conti, in sede giurisdizionale, in speciale composizione, depositata in data 21 novembre 2025, sui ricorsi proposti da Ferrovienord S.p.A.
[2] Con apposita Nota, pubblicata nella presente Rubrica, hanno formato oggetto di osservazioni anche le seguenti quattro analoghe ordinanze di rimessione della medesima Corte dei conti in sede giurisdizionale in speciale composizione: n. 240 ordinanza del 13 novembre 2025 della Corte dei conti sezioni riunite in sede giurisdizionale sul ricorso proposto dalla Federazione italiana triathlon contro Istituto nazionale di statistica – ISTAT; n. 241 ordinanza del 13 novembre 2025 della Corte dei conti sezioni riunite in sede giurisdizionale sul ricorso proposto da Autostrada del Brennero spa contro Istituto nazionale di statistica - ISTAT e Ministero dell’economia e delle finanze; n. 242 ordinanza del 17 novembre 2025 della Corte dei conti sezioni riunite in sede giurisdizionale sul ricorso proposto da Trentino sviluppo S.p.a. contro Istituto nazionale di statistica – ISTAT; n. 243 ordinanza del 19 novembre 2025 della Corte dei conti sezioni riunite in sede giurisdizionale sul ricorso proposto da Ferrovienord spa contro Istituto nazionale di statistica – ISTAT.
[3] 1. Agli enti indicati nell'elenco 1 annesso al presente decreto, in quanto unità che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. 2. All'articolo 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole: “operata dall'ISTAT” sono aggiunte le seguenti: “, ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica”.
[4] Cfr., per tutte, Corte cost., sent. n. 39/2014: “Il rispetto dei vincoli europei discende direttamente, oltre che dai principi di coordinamento della finanza pubblica, dall’art. 117, primo comma, Cost. e dall’art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all’art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, ad assicurare in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013). Da ciò consegue la differenza tra i controlli di regolarità e legittimità contabile, attribuiti alla Corte dei conti al fine di prevenire squilibri di bilancio, e i controlli istituiti dalle autonomie speciali sulla contabilità degli enti insistenti sul loro territorio e, più in generale, sulla finanza pubblica di interesse regionale. [… controlli] affidati alla Corte dei conti sono strumentali al rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell’Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, essi possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell’equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013), che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976). Detti controlli si risolvono in un esito alternativo, nel senso che devono decidere se i bilanci preventivi e successivi degli enti territoriali siano o meno rispettosi del patto di stabilità e del principio di equilibrio (sentenze n. 60 del 2013 e n. 179 del 2007). Cionondimeno, essi non impingono nella discrezionalità propria della particolare autonomia di cui sono dotati gli enti territoriali destinatari, ma sono mirati unicamente a garantire la sana gestione finanziaria, prevenendo o contrastando pratiche non conformi ai richiamati principi costituzionali. […] E ciò in forza del diverso interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli [affidati alla Corte dei conti] – non soltanto in riferimento all’art. 100 Cost., ma anche agli artt. 81, 119 e 120 Cost. – rispetto a quelli spettanti alle autonomie speciali. Da questi ultimi infatti si differenziano, quanto a parametro e finalità perseguite, i controlli della Corte dei conti, attribuiti ad un organo di garanzia terzo e indipendente, a fini di tutela degli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 29 del 1995; nonché sentenze n. 60 del 2013; n. 179 del 2007; n. 267 del 2006).
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