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FOCUS - Territorio e istituzioni N. 29 - 27/10/2025

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 204/2025, Profili finanziari della l.r. Toscana n. 16/2025 sulle modalità organizzative per l’accesso alle procedure di suicidio medicalmente assistito

Sentenza del 4 nov. – 29 dic. 2025, n. 204, in G.U. n. 53 del 31 dic. 2025

Profili finanziari della l.r. Toscana n. 16/2025 sulle modalità organizzative per l’accesso alle procedure di suicidio medicalmente assistito.

1. Con la sentenza n. 204 del 2025, la Corte costituzionale ha ritenuto l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16 (Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024) per invasione di sfere di competenza riservate alla legislazione statale. Immune da censure, in quanto riconducibile all’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, è stata invece ritenuta la disciplina a carattere organizzativo e procedurale per l’accesso alla procedura medicalizzata di assistenza al suicidio.

2. Le osservazioni che seguono - in considerazione dell’oggetto della presente Rubrica - si limitano ad affrontare i profili strettamente finanziari della disciplina regionale di cui alla richiamata legge regionale n. 16 del 2025, considerato che il ricorso del Governo ha riguardato l’intera legge.

3. Per i profili finanziari, dunque, si osserva in primis che né il ricorso né la sentenza affrontano in modo esplicito[1] le ricadute in termini di maggiori oneri e di relativa copertura finanziaria conseguenti all’art. 7 della impugnata legge della Regione Toscana, formalmente limitandosi, l’analisi, in entrambi i casi, ai soli aspetti competenziali all’interno del circuito Stato-Regioni ai sensi dell’art. 117 Cost, ma, anzi, asseverandosi - sostanzialmente - la copertura finanziaria sul bilancio di cui alla legge impugnata. Scrive infatti la Corte, nella sentenza in esame, punto 8.3 del diritto, che “resta invece immune da censure il secondo periodo del comma 2 dell’art. 7, ove si dispone in particolare che «[l]a Regione fa fronte con risorse proprie agli effetti finanziari connessi a tali prestazioni e trattamenti». Tale disposizione non interferisce con la disciplina statale in materia di LEA, né in altro modo invade la materia dell’ordinamento civile o viola i principi fondamentali della materia tutela della salute stabiliti dalla legge statale”. Al punto 10 aggiunge, inoltre, la Corte che “l’art. 9, infine, è norma finanziaria meramente accessoria rispetto alla precedente, stabilendo la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge. Anche in questo caso, essa non appare in contrasto con alcuno dei parametri evocati dal ricorso statale”.

Ciò mette in luce il fatto che, nonostante le formali manchevolezze sul punto, da parte del ricorso, circa l’evocazione dei parametri costituzionali asseritamente violati, la Corte non appare aver sentito l’esigenza - con un obiter, ad esempio - di ricordare il principio costituzionale (art. 81, co. terzo, Cost.), secondo cui le coperture finanziarie sul bilancio sono vietate, non affrontando di conseguenza le implicazioni di questa mancata chiamata in causa da parte del ricorso. 

Ma v’è di più. Molto pedissequamente, la legge in questione della Regione toscana, all’art. 7, comma 2, fa riferimento alle risorse proprie, in coerenza con il d.lgs. n. 502 del 92[2] (all’art. 9 esplicitando la copertura sul bilancio[3]), il che indica, con il richiamo alla normativa del 1992, che il legislatore toscano sembra essersi posto il problema di trovare un sostegno per la propria copertura sul bilancio, appropriatamente identificandolo nell’art. 13 (Autofinanziamento regionale) del richiamato d.lgs. n. 502 del 1992[4]. Ma, pur a fronte di ciò, ancora una volta sia il ricorso sia la sentenza non sembrano essersi posti - in disparte la questione della copertura finanziaria degli oneri creati dalla legge oggetto d’impugnazione, come già riportato - neanche il problema di affrontare il profilo della legittimità o meno della citata norma di appoggio del 1992. Si tratta, certo, di una norma ormai risalente, ma che, allora come oggi, non si può evitare di notare come sembri tuttavia del tutto in contrasto con i precetti della copertura finanziaria[5].

Certo, si può anche ritenere che la dizione della richiamata disposizione statale di cui all’art. 13, co. 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 non escluda - nel caso di introduzione con legge regionale di prestazioni sanitarie superiori ai livelli di assistenza sanitaria di cui all'articolo 1 dello stesso d.lgs. n. 502 del 1992, come tali finanziati dal SSR (art. 20 d.lgs. n. 118/2011) - il rispetto dell’obbligo della copertura finanziaria da parte dello stesso legislatore regionale; ciò in quanto, proprio per effetto della riforma costituzionale del 2001, le Regioni dispongono di competenza legislativa concorrente nella materia della “tutela della salute”. Ma è altrettanto difficile supporre una volontaria interpretazione restrittiva da parte della singola Regione, in assenza di un esplicito vincolo diretto in tal senso da parte della norma, che è il caso in questione.

Ma tutto ciò non elimina il fatto che, in linea di principio, se avesse proceduto nel senso di un approfondimento della questione, la Corte, di fronte ad una norma di tal genere pienamente in vigore (premessa, tra l’altro, della legge regionale su cui verteva il ricorso), ben avrebbe potuto impugnare davanti a sé stessa sia la citata disposizione del decreto legislativo n. 502, per possibili violazioni dell’art. 19, co. 1, della legge n. 196 del 2009[6], del tutto avulsa dall’ordinamento contabile allora come oggi, sia la stessa l.r. Toscana n. 16 del 2025, per asettico richiamo del citato art. 13 della d.lgs. n. 502, in entrambi i casi con palese violazione del principio costituzionale di cui all’art. 81 Cost., proprio perché, in attuazione della competenza legislativa concorrente (art. 117, co. 3, Cost.) da esercitare nel rispetto dei princìpi fondamentali della materia stabiliti dalla legislazione dello Stato, gli oneri conseguenti alle autonome scelte del legislatore regionale (segnatamente di ordine organizzatorio) devono prestare osservanza al principio costituzionale di puntuale copertura finanziaria, precetto nella specie non correttamente osservato dalla “norma finanziaria” (il citato art. 9 l.r. Toscana n. 16/2025), che fronteggia i nuovi oneri con risorse di bilancio. Ciò che invece non sembra essere stato neanche intravisto dalla Corte, in assenza di un qualsivoglia riferimento, anche minimo, alla problematica[7].

Non è emersa l’esigenza, dunque, all’interno della Corte, di puntualizzare gli inconvenienti in essere in riferimento ad un sistema ordinamentale che - nella delicata materia dei LEA[8], peraltro oggetto di recente intervento da parte della stessa Corte con la sentenza n. 192 del 2024[9] - risulta formalmente ancora imperniato - incontestatamente, pare, sin dal 1992 - sul riferimento alle risorse in bilancio delle Regioni per il caso di prestazioni sanitarie ulteriori rispetto a quelle previste nei LEA medesimi, senza imporre stringenti obblighi di copertura, particolarmente in un settore da tempo in sofferenza anzitutto sul piano finanziario, sicché spesso si perviene in materia alla previsione di piani di rientro per le Regioni al fine di mantenere gli equilibri di finanza pubblica non solo del comparto, ma tenendo conto dei saldi complessivi: esigenza, quest’ultima, vieppiù stringente alla luce dei rigidi limiti di crescita programmatica della spesa pubblica su scala pluriennale conseguenti al nuovo Patto di Stabilità e Crescita entrato in vigore nell’aprile 2024, cui il nostro Paese si è adeguato con il Piano strutturale di bilancio di medio termine approvato nell’autunno del medesimo anno.



[1] Invero, si può ritenere che con il ricorso del Presidente del Consiglio venga impugnata l’“intera legge” e dunque, indirettamente anche i profili finanziari disciplinati dalla legge medesima, segnatamente per gli aspetti organizzativi necessari a garantire gli interventi delle strutture regionali per attuare le misure del “fine vita”, sebbene il ricorso medesimo non evochi espressamente la violazione del principio costituzionale della copertura finanziaria (art. 81, co. 3, Cost.); non a caso, la stessa sentenza della Corte costituzionale tocca, in diversi passaggi, i profili finanziari sottesi alla legge regionale (punti 8.2, 8.3 e 10 del diritto).

[2]Che così recita testualmente: “Le prestazioni e i trattamenti disciplinati dalla presente legge costituiscono un livello di assistenza sanitaria superiore rispetto ai livelli essenziali di assistenza. La Regione fa fronte con risorse proprie agli effetti finanziari connessi a tali prestazioni e trattamenti, in conformità a quanto statuito dall’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)”.

[3] “1. Per l'attuazione delle prestazioni e i trattamenti previsti dalla presente legge nell’ambito del percorso terapeutico-assistenziale del suicidio medicalmente assistito è stimata una spesa di euro 10.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025, 2026 e 2027.2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio”.

[4] Il cui comma 1 così recita: “Le regioni fanno fronte con risorse proprie agli effetti finanziari conseguenti all'erogazione di livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi di cui all'articolo 1, all'adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti come base per la determinazione del parametro capitario di finanziamento di cui al medesimo articolo 1, nonché agli eventuali disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato”. Si ricorda però che la Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 355 (Gazz. Uff. 4 agosto 1993, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, nello stabilire l'esonero immediato e totale dello Stato da interventi finanziari volti a far fronte ai disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, non prevede una adeguata disciplina diretta a rendere graduale il passaggio e la messa a regime del sistema di finanziamento previsto nello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992. Il che non inficia però l’osservazione nel testo sviluppata.

[5] Come la stessa Commissione bilancio del Senato della Repubblica, per es., nel parere espresso all’epoca sul relativo schema di decreto legislativo, fece nel formulare consistenti osservazioni, pur fornendo un generale nulla osta. Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, Giunte e Commissioni parlamentari, 10 dicembre 1992, p 29.

[6]  Recita l’art. 19 della legge di contabilità n.196/2009: “Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. Norma interposta, questo, sulla base di costante giurisprudenza della Corte costituzionale”.

[7]Questo tanto più che le uniche disposizioni regionali sopravvissute alla pronuncia della Corte costituzionale sono proprio quelle di carattere organizzativo previste dalla legge che reca appunto “Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024” a sostegno delle strutture sanitarie regionali dedicate alle misure sul “fine vita”.

[8] Divenuta peraltro ancor più problematica e d’attualità in epoca recente con la cd. legge “Calderoli” (legge 26 giugno 2024, n. 86. Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione).

[9] Cfr. al riguardo, ad es., L. Violini, Alcune considerazioni sulla sentenza nr. 192/2024 della Corte Costituzionale, in Le costituzionaliste, dicembre 2024; P. I. D’Andrea, Profili fiscali e finanziari dell’autonomia differenziata, in Osservatorio sulla Corte costituzionale-Nomos. Le attualità nel diritto, 1/2025; P. Torretta, La disciplina dei LEP per l’autonomia differenziata (ma non solo) al vaglio della Corte costituzionale. Note a margine della sentenza n. 192/2024, in Federalismi, n. 13 del 7/5/2025.

 



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