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FOCUS - Territorio e istituzioni N. 29 - 27/10/2025

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 216/2025, Non contrasta con gli artt. 3 e 38 Cost., il regime speciale di pignorabilità della pensione erogata dall’INPS per il recupero di indebite prestazioni percepite ovvero da omissioni contributive

Corte cost. sent. 4 nov. – 30 dic. 2025, n. 216, in G.U. n. 53 del 31 dic. 2025

Non contrasta con gli artt. 3 e 38 Cost., il regime speciale di pignorabilità della pensione erogata dall’INPS per il recupero di indebite prestazioni percepite ovvero da omissioni contributive.

1. Con la sentenza n. 216 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69[1] della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.

2. Il giudice rimettente ponendo a confronto tale disciplina con l’art. 545, settimo comma, cod. proc. civ.[2], introdotto nel 2015 (con l’art. 13, comma 1, lettera l), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132) e da ultimo sostituito nel 2022 (con il d.l. n. 115 del 2022, come convertito), evidenzia come le due discipline operino «in misura nettamente diversa»: quella censurata assicura solo che il pensionato non riceva una pensione inferiore al trattamento minimo (pari attualmente a euro 603,40), rendendo «tutta la pensione [...] aggredibile nei limiti del quinto»; l’altra «garantisce una fascia di impignorabilità (€ 1.000,00 o il doppio dell’assegno sociale [...])», che non può essere oggetto di alcuna trattenuta, mentre «solo sulla somma che eccede tale limite opera il calcolo del quinto pignorabile», ciò determinando una violazione sia dell’art. 3 Cost. – per irragionevole disparità di trattamento rispetto all’art. 545, settimo comma, cod. proc. civ. e per irragionevolezza intrinseca – sia dell’art. 38, secondo comma, Cost.

Rileva il rimettente che le due discipline operino «in misura nettamente diversa»: quella censurata assicura solo che il pensionato non riceva una pensione inferiore al trattamento minimo (pari attualmente a euro 603,40), rendendo «tutta la pensione [...] aggredibile nei limiti del quinto»; l’altra «garantisce una fascia di impignorabilità (€ 1.000,00 o il doppio dell’assegno sociale [...])», che non può essere oggetto di alcuna trattenuta, mentre «solo sulla somma che eccede tale limite opera il calcolo del quinto pignorabile».

Il giudice a quo fonda la propria motivazione sull’idea che: i) i crediti INPS non possano avere un trattamento privilegiato rispetto agli altri crediti; ii) la fascia di impignorabilità prevista dall’art. 545, settimo comma, cod. proc. civ. rappresenti un incomprimibile minimo vitale, correlato all’art. 38, secondo comma, Cost.; iii) il meccanismo delineato dall’art. 545, settimo comma, cod. proc. civ. identifichi una soluzione costituzionalmente obbligata, in quanto riflesso dell’art. 38, secondo comma, Cost.

3. Nessuno dei tre argomenti è stato ritenuto dalla Corte meritevole di accoglimento.

In particolare, il primo dubbio di costituzionalità è stato risolto dalla Corte in considerazione della specificità dei crediti oggetto della normativa, in quanto correlati ad un interesse di carattere generale, quello della tutela dell’equilibrio e della sostenibilità del sistema previdenzial-solidaristico, la cui tenuta consente la stessa corresponsione delle pensioni, compresa quella del soggetto obbligato, per modo che la misura di cui al citato art. 69 si rivela funzionale a ripristinare risorse di cui è stato privato il sistema pensionistico.

La Corte ha poi osservato che l’art. 38, co. 2, Cost. non evoca la nozione di minimo vitale, posto che richiama il paradigma dei «mezzi adeguati alle [...] esigenze di vita»; sicché, il legislatore gode di un’ampia discrezionalità nell’individuazione della soglia che garantisce i mezzi adeguati alle esigenze di vita, essendo chiamato a operare un complesso bilanciamento di interessi, che risente, ovviamente, del tipo di interessi implicati. Tale discrezionalità incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza e sproporzione. Ebbene, ha sul punto concluso la Corte, nell’adottare con l’art. 69 della legge n. 153 del 1969 il limite intangibile del trattamento minimo pensionistico, il legislatore ha operato un bilanciamento di interessi – fra le ragioni del pensionato e le pretese creditorie dell’INPS, correlate alle istanze di equilibrio e di sostenibilità del sistema pensionistico – che non contrasta in maniera manifesta con il principio di ragionevolezza e di proporzionalità.

4. Al riguardo, non è chiara la ragione che ha indotto la Corte ad una lettura dell’art. 38, co. 2, Cost. in combinato disposto con i principi dell’equilibrio finanziario e della sostenibilità del sistema “previdenzial-solidaristico”, tanto più che detti principi non risultano neppure ricondotti (dalla Corte) ad un puntuale parametro costituzionale.

Unico esile indice ricostruttivo del richiamo operato dalla Corte a detti principi è dato dal precedente della stessa Corte, la sent. n. 235/2020, punto 4.7. del diritto, che però risulta essere stata pronunciata in relazione a parametri finanziari chiaramente indicati nella stessa sentenza.

Non può però non constatarsi peraltro che la portata della norma (art. 69 citato), sul piano degli effetti finanziari che da esso possono attendersi (il recupero di indebite prestazioni percepite o di omissioni contributive), non può certo costituire di per sé ictu oculi (in assenza di dati quantitativi addotti al riguardo), in virtù della sua presumibile tenuità, un baluardo per la tenuta dell’ingente pressione finanziaria degli emolumenti versati ed erogati nell’ambito del sottosettore “previdenza e assistenza sociale” (artt. 1 e 3 l. n. 243/2012): un sistema che, sul piano finanziario, dipende notoriamente da un numero imponente di variabili e che si regge solo in virtù di un consistente volume annuale, in riferimento ad altrettanto imponenti importi quantitativi, di trasferimenti ex ante ed a piè di lista da parte dello Stato al fine di colmare la differenza tra contribuzioni e prestazioni.

In difetto di una puntuale ricostruzione del richiamo ai principi dell’equilibrio finanziario e della sostenibilità del sistema previdenziale, peraltro non dedotti nel ricorso, la ratio decidendi della sentenza rimane dunque affidata alla mera affermazione della non sussistente violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, con presunto mancato vulnus per violazione della parità di trattamento (art. 3 Cost.), denunciato invece dal rimettente, che ha non immotivatamente posto a raffronto la cd. norma speciale di cui all’art. 69 con l’art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., non avendo - sempre il rimettente - individuato plausibili ragioni per la dedotta disparità di trattamento (non persuasivamente diradate, per le ragioni che seguono, dalla Corte). Secondo la Corte, in considerazione della peculiarità dei crediti previdenziali dell’INPS, il cui fondamento non viene però dimostrato nella sentenza se non con un generico riferimento agli equilibri di finanza pubblica, peraltro asseritamente sorretto da una lettura dell’art. 38 Cost. che inquadra invece il problema delle prestazioni pensionistiche dall’unico punto di vista del relativo percettore (coerentemente peraltro con la propria ratio, anche sul piano storico), sussisterebbe, infatti, una sostanziale differenza tra il “minimo vitale” (euro 603,40), comunque salvaguardato dalla disposizione impugnata e i “mezzi adeguati alle [...] esigenze di vita» (€ 1.000,00 o il doppio dell’assegno sociale [...]) di cui all’art. 545 citato (assicurato dall’art. 38 Cost.), che per la Corte renderebbe non irragionevole, per detti crediti, un sistema di pignorabilità delle pensioni differenziato e più rigoroso.



[1] «Le pensioni, gli assegni e le indennità […] possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l’Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall’Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo»

[2] «Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge».



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