Ordd. Corte conti del 25 nov. 2025, n. 248, 249, 250 e 251, in G.U. n. 53 del 31 dic. 2025
Sottrazione alla giurisdizione della Corte dei conti del contenzioso degli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall’ISTAT.
1. Con le ordinanze di rimessione n. 248, 249, 250 e 251[1], la Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, in senso analogo alle precedenti pronunce nn. 240, 241, 242, 243 e 246, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 -quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176[2], in relazione agli articoli 3, 24, 81, 97, 103, 111, 113, 117[3].
2. Per i profili d’interesse della presente Rubrica, si evidenzia che la Corte dei conti ritiene che con la novella legislativa, escludendo la giurisdizione della Corte dei conti in relazione alla rilevanza eurounitaria degli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall’ISTAT, verrebbero vulnerati (tra gli altri) gli artt. 81, sesto comma, e 97, primo comma, Cost.
Osserva la Corte rimettente che, con la norma in questione, il legislatore interviene sul nucleo di attribuzioni attinenti alla perimetrazione delle amministrazioni pubbliche da cui derivano precisi obblighi di natura contabile, in primo luogo di concorrere alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ossia del computo dei saldi sulla base dei quali si sviluppano le relazioni finanziarie tra gli Stati membri dell’Unione europea e coperti costituzionalmente dal citato art. 97, primo comma, Cost.
Ma in tal modo - secondo il giudice a quo - la sottrazione della giurisdizione contabile alla Corte dei conti delle controversie riguardanti l’ambito soggettivo e i principali effetti dell’inserimento nel citato elenco determina una recisione dell’unitaria materia contabile, in cui i collegamenti tra i profili di rilevanza interna e quelli di rilevanza sovranazionale, dai quali i primi sono condizionati, sono inscindibili.
3. Come rappresentato nelle precedenti note di commento alle omologhe ordinanze di rimessione, è da ribadire come la Corte dei conti individui in modo convincente la logica sottostante al richiamato art. 97, primo comma, Cost., cui deve ritenersi ormai funzionale la riserva di cui all’art. 103 nel suo riferimento alla “contabilità pubblica” per le funzioni giurisdizionali della Corte dei conti (oltre che naturalmente all’art. 100 per le relative funzioni di referto alle Assemblee elettive), nozione di “contabilità pubblica” da intendersi, infatti, in un’accezione attinente non solo alle modalità tecniche con cui si espletano le attività finanziarie poste in essere da parte degli enti pubblici (sotto l’usbergo generale di cui all’art. 97, secondo comma, Cost.), ma anche alla loro idoneità ad essere finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 97, primo comma, Cost. citato, secondo una ragionevole interpretazione di norme risalenti (artt. 97, secondo co., 100, secondo co. e 103, secondo co., Cost.) che tiene conto dello ius superveniens di cui alla novella costituzionale del 2012. In base ad una tale ricostruzione sistematica, la Corte rimettente coglie così il tema-chiave del proprio ruolo nell’ambito della finanza pubblica nazionale rispetto al quadro di regole di radice eurounitaria in materia, quadro che viene immesso nel nostro ordinamento, appunto, con la norma costituzionale da ultimo evocata (art. 97, primo comma, Cost.), evocato infatti nel ricorso.
La disposizione oggetto del dubbio di legittimità costituzionale rischia invece, per converso, di svuotare l’ambito della giurisdizione speciale riservata alla Corte dei conti, indebolendone il ruolo di garante degli equilibri di finanza pubblica, non solo sul versante della giurisdizione ma, di riflesso (stante l’indubbio legame) anche su quello del controllo, risultando la riconducibilità delle pubbliche amministrazioni nel perimetro dell’elenco ISTAT (previo il vaglio delle caratteristiche squisitamente tecniche che le connotano, e perciò riservate ad un giudice speciale) tipica dimostrazione della stretta correlazione tra le due predette funzioni intestate alla Corte dei conti[4], specie in un quadro costituzionale che va nella direzione di assegnare alla Corte dei conti un ruolo rafforzato di guardiano specializzato delle pubbliche finanze.
[1] Le ordinanze recano i numeri 14, 15, 16 e 17.
[2] 1. Agli enti indicati nell'elenco 1 annesso al presente decreto, in quanto unità che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. 2. All'articolo 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole: “operata dall'ISTAT” sono aggiunte le seguenti: “, ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica”.
[3] In relazione alle precedenti cinque ordinanze di rimessione della Corte dei conti, si vedano le note pubblicate nella presente Rubrica.
[4] Cfr., ex multis, Corte cost., sent. n. 39/2014. Cfr., per tutte, Corte cost., sent. n. 39/2014: “Il rispetto dei vincoli europei discende direttamente, oltre che dai principi di coordinamento della finanza pubblica, dall’art. 117, primo comma, Cost. e dall’art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all’art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, ad assicurare in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013). Da ciò consegue la differenza tra i controlli di regolarità e legittimità contabile, attribuiti alla Corte dei conti al fine di prevenire squilibri di bilancio, e i controlli istituiti dalle autonomie speciali sulla contabilità degli enti insistenti sul loro territorio e, più in generale, sulla finanza pubblica di interesse regionale. [… controlli] affidati alla Corte dei conti sono strumentali al rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell’Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, essi possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell’equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013), che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976). Detti controlli si risolvono in un esito alternativo, nel senso che devono decidere se i bilanci preventivi e successivi degli enti territoriali siano o meno rispettosi del patto di stabilità e del principio di equilibrio (sentenze n. 60 del 2013 e n. 179 del 2007). Cionondimeno, essi non impingono nella discrezionalità propria della particolare autonomia di cui sono dotati gli enti territoriali destinatari, ma sono mirati unicamente a garantire la sana gestione finanziaria, prevenendo o contrastando pratiche non conformi ai richiamati principi costituzionali. […] E ciò in forza del diverso interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli [affidati alla Corte dei conti] – non soltanto in riferimento all’art. 100 Cost., ma anche agli artt. 81, 119 e 120 Cost. – rispetto a quelli spettanti alle autonomie speciali. Da questi ultimi infatti si differenziano, quanto a parametro e finalità perseguite, i controlli della Corte dei conti, attribuiti ad un organo di garanzia terzo e indipendente, a fini di tutela degli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 29 del 1995; nonché sentenze n. 60 del 2013; n. 179 del 2007; n. 267 del 2006).
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