Era il 15 maggio del 2003 quando, nel primo editoriale di federalismi.it, Beniamino Caravita dichiarava che «punto di forza della rivista rimarrà la questione del federalismo, o meglio dei “federalismi”, come possibile e praticabile modello di governo delle complesse società moderne, democratiche, liberali, pluralistiche. La questione dei federalismi sarà affrontata in relazione all’Italia ed all’Europa»1. A oltre vent’anni di distanza, quella dichiarazione di intenti conserva intatta la propria attualità e, al tempo stesso, acquista un significato nuovo alla luce delle profonde trasformazioni intervenute nel contesto europeo e globale.
Il recente intervento di Mario Draghi ha riportato al centro del dibattito pubblico e istituzionale la questione del federalismo europeo, non più come orizzonte teorico o ideale normativo, ma come possibile risposta strutturale alle vulnerabilità che attraversano oggi l’Unione: dalla sicurezza alla politica industriale, dalla collocazione internazionale dell’Europa alla tenuta delle sue istituzioni democratiche. In particolare, il richiamo a un “federalismo pragmatico”, fondato su passi concreti, sull’azione comune e sulla costruzione progressiva di poteri effettivi, sollecita una riflessione che investe direttamente il diritto costituzionale europeo.
Le sollecitazioni provenienti dal discorso di Mario Draghi trovano una chiave di lettura giuridica nell’editoriale di federalismi.it di Andrea Manzella, pubblicato il 25 febbraio 2026, che individua nel funzionamento concreto dell’Unione europea i tratti di un “federalismo implicito”, capace di emergere soprattutto nelle fasi di crisi e di orientare, anche in assenza di riforme dei Trattati, l’evoluzione costituzionale dell’integrazione europea. Questa tesi va letta nel contesto più ampio della storia dell’integrazione europea: fin dalle sue origini, infatti, essa si è sviluppata come un ordinamento che, pur in assenza di una costituzione formale, ha progressivamente inciso sugli equilibri costituzionali degli Stati membri, dando vita a una vera e propria costituzione materiale dell’Unione.
È muovendo da queste sollecitazioni che federalismi.it ha deciso di aprire uno spazio di riflessione dedicato alla natura e all’evoluzione dell’integrazione europea, interrogandosi sulle categorie giuridiche oggi disponibili e sui loro limiti, sulle forme di integrazione già operanti nella prassi, nonché sulle possibili traiettorie di sviluppo dell’ordinamento dell’Unione in un contesto internazionale segnato da crescenti tensioni geopolitiche e da una rinnovata intersezione tra commercio, sicurezza e sovranità.
La discussione proposta ruota attorno ad alcune domande chiave, concepite non come quesiti esaustivi, ma come punti di partenza per stimolare un confronto tra studiosi:
1. Nel discorso si sostiene che l’attuale assetto dell’Unione, di natura ancora prevalentemente confederale in ambiti chiave, “non genera potere”. Dal punto di vista del diritto costituzionale europeo, quali sono oggi i limiti giuridici strutturali che impediscono all’UE di agire come soggetto unitario in materia di difesa, politica estera e politica industriale? E quali forme di integrazione federale “leggera” sarebbero compatibili con gli attuali Trattati?
2. Il “federalismo pragmatico” richiama un’integrazione per passi successivi, guidata dall’azione più che da riforme costituzionali complessive. Questo approccio è giuridicamente sostenibile nel lungo periodo, oppure rischia di produrre un’Unione sempre più asimmetrica e difficilmente legittimabile sul piano costituzionale? C’è il rischio di accentuare la divaricazione tra una costituzione materiale dell’Unione, sempre più integrata, e una costituzione formale che fatica a riconoscerla?
3. L’esperienza dell’Euro viene indicata come modello di avanzamento differenziato. Fino a che punto strumenti come la cooperazione rafforzata o l’integrazione differenziata possono essere utilizzati senza compromettere l’idea di un ordinamento costituzionale europeo unitario? Esiste una soglia oltre la quale la differenziazione diventa frammentazione? Possono tali strumenti essere letti come espressioni di un federalismo già operante, anziché come semplici eccezioni al principio di unità?
4. Il venir meno della coincidenza tra commercio e sicurezza solleva interrogativi di fondo sull’assetto delle competenze dell’Unione. Il diritto costituzionale europeo dispone oggi degli strumenti concettuali e normativi per governare questa intersezione, o è necessaria una ridefinizione dei fondamenti costituzionali dell’azione esterna dell’UE?
Con questa iniziativa, federalismi.it intende rimanere fedele alla propria vocazione originaria: offrire un luogo di analisi critica e pluralistica sui federalismi come modelli di governo, mettendo a confronto prospettive diverse su una delle questioni più decisive per il futuro dell’Europa.
I contributi che animeranno la discussione potranno essere inviati all’indirizzo redazione@federalismi.it e appariranno sul sito di federalismi.it con la formula del paper.
CONTRIBUTI PUBBLICATI:
+ 25 febbraio:
TESTI DI RIFERIMENTO:
| Andrea Manzella - Il federalismo 'implicito' dell’Unione europea |
| Mario Draghi - Discorso sul 'federalismo pragmatico' (Università di Leuvin) |
Il ritorno della questione federale in Europa? Contributi del 25 febbraio
Approfondimenti (25/02/2026)