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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 4/2026, Sull’illegittimità della copertura di oneri per telemedicina e formazione tramite risorse destinate ai LEA in Regioni in piano di rientro

Pres. G. Amoroso – Rel. A. Buscema – Presidenza del Consiglio dei ministri – c. Regione Puglia

Piano di rientro – Servizio Sanitario Regionale – Livelli Essenziali di Assistenza – Finanziamento – Fondo Sanitario Regionale – Telemedicina – Formazione medica – Esatta perimetrazione della spesa sanitaria – Coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità costituzionale parziale – Riconosciuta

Con la sentenza in epigrafe, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 98, comma 5 (Promozione della realtà virtuale nella formazione medica e delle professioni sanitarie) e 160, comma 2 (Contributo straordinario per la ricerca e gli studi digital health e tecnologie digitali per la sanità pugliese) della legge della Regione Puglia n. 42 del 2024 (Legge di stabilità regionale 2025). Le norme censurate prevedevano l’erogazione di contributi a carico della missione 13 del bilancio della Regione Puglia, relativa alla tutela della salute, per finanziare, rispettivamente, la promozione della realtà virtuale nella formazione medica e progetti di ricerca sulla digital health e telemedicina.

La Consulta ha ritenuto che tali previsioni di spesa, pur perseguendo finalità lodevoli e coerenti con gli obiettivi di innovazione del PNRR, fossero prive di una corretta copertura finanziaria in quanto gravanti su risorse vincolate al perimetro sanitario. La Consulta ha pertanto accolto le questioni di legittimità costituzionale, ravvisando la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, il quale impone alle Regioni di garantire un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario, al fine di evitare opacità contabili e indebite distrazioni di fondi destinati alla garanzia dei LEA

La Corte ha precisato che ad essere in contrasto con la Costituzione non è l’impegno della Regione a sostenere le spese per il potenziamento della telemedicina – obiettivo peraltro coerente con la Missione 6 del PNRR – ma la copertura degli oneri connessi a tale iniziativa con le risorse destinate al finanziamento e alla garanzia dei LEA. Per le Regioni in piano di rientro, come la Puglia, i fondi del Servizio sanitario regionale sono infatti preordinati esclusivamente ai livelli essenziali di assistenza e non possono essere utilizzati per spese, quali la ricerca o la didattica, non direttamente destinate a prestazioni sanitarie.

In definitiva, la Consulta ha chiarito che l’esatta perimetrazione imposta dal legislatore statale mira a evitare opacità contabili e indebite distrazioni di fondi. Pertanto, nell’ipotesi in cui la Regione intenda potenziare la telemedicina o investire in formazione innovativa, deve reperire le risorse necessarie riducendo spese diverse da quelle sanitarie, senza alterare la struttura del perimetro finanziario prescritto per la tutela della salute.

A.C.



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