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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR CAMPANIA, Sentenza n. 7431/2025, Sull’illegittimità del diniego alla fuoriuscita dal piano di rientro in presenza del raggiungimento del punteggio di soglia dei LEA

Pres. V. Salamone – Est. G. Esposito – Regione Campania (avv.ti Bove, Marzocchella, Monti) c. Ministero della Salute e altri

Piano di rientro– Servizio Sanitario Regionale –Regime commissariale – Fuoriuscita – Requisiti – Equilibrio economico-finanziario – Garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza – Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) – D.M. 12 marzo 2019 – Punteggio di soglia nei macro-livelli – Indicatori parziali – Screening oncologici e RSA – Autovincolo dell’Amministrazione – Diniego ministeriale – Illegittimità.

Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha annullato il diniego opposto dal Ministero della Salute alla fuoriuscita della Regione Campania dal piano di rientro dal disavanzo sanitario. La decisione ministeriale si fondava sul mancato raggiungimento di specifici obiettivi relativi agli screening oncologici (mammografico e colon-retto) e sulla carente copertura della rete residenziale per anziani (RSA), nonostante il contestuale accertamento del mantenimento dell’equilibrio di bilancio.

Il TAR ha accolto il ricorso della Regione, ravvisando la violazione della disciplina in materia di monitoraggio dei LEA di cui al D.M. 12 marzo 2019. Il Collegio ha statuito che la garanzia di erogazione delle prestazioni sanitarie deve essere valutata secondo il “Nuovo sistema di garanzia” (NSG), il quale prevede una valutazione sintetica per tre macro-livelli (prevenzione, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera), assegnando un punteggio da 0 a 100. Secondo il decreto ministeriale, la soglia di sufficienza è fissata al valore di 60 per ciascuna macro-area.

In particolare, è stato rilevato che la Regione Campania aveva conseguito nel 2023 punteggi superiori alla soglia di garanzia in tutti i macro-livelli (rispettivamente 62, 72 e 72), come attestato dallo stesso Monitoraggio del Ministero della Salute. Il TAR ha chiarito che le regole del D.M. 12 marzo 2019 costituiscono un autovincolo per l’Amministrazione statale, la quale non può trasformare singoli indicatori parziali (come quelli sugli screening o sui posti letto RSA) in condizioni ostative assolute se il punteggio complessivo del macro-livello di riferimento risulta sufficiente. Un diverso agire comporterebbe un eccesso di potere per contraddittorietà e violazione del principio di leale collaborazione, impedendo ingiustificatamente alla Regione il recupero della propria autonomia politica e gestionale in materia sanitaria.

A.C.



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