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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR LAZIO, Sentenza n. 1577/2026, La riduzione dei tetti di spesa e dei saldi spettanti alle strutture private accreditate da parte della Regione non è idonea a ledere il legittimo affidamento delle strutture

Pres. M.C. Quiligotti – Est. S. Piemonte – Ospedale San Carlo di Nancy Gvm Care e Research  S.r.l. (avv.ti R. Izzo, A. Vinci, O. F. M. Longhi) – c. Regione Lazio (difesa regionale), Pcm Neurological Centre Of Latium - Istituto di Neuroscienze S.r.l., Casa di Cura Città di Aprilia S.r.l. (n.c.)

 

Strutture private accreditate – Definizione saldi spettanti – Definizione del livello di finanziamento – Funzioni assistenziali ospedaliere – Riduzione tetti di spesa – Remunerazione sulla base del valore standard medio – Insufficienza a coprire i costi – Assenza del decreto ministeriale – Art. 8-sexies, comma 3, d.lgs. n. 502/1992 – Competenza regionale – Fissazione tetti di spesa – Esigenze di equilibrio finanziario – Corretta gestione delle risorse pubbliche – Programmazione regionale – Diritto alla salute condizionato – Bilanciamento di interessi tutelati – Discrezionalità tecnica delle Regioni – Transitorietà della programmazione – Assenza di affidamento - Ricorso infondato.

L’Ospedale San Carlo di Nancy ha impugnato le determinazioni della Regione Lazio che definivano i saldi spettanti per il 2021 alle strutture private accreditate per pronto soccorso e terapia intensiva, contestando la riduzione dei tetti di spesa rispetto agli anni precedenti e la modalità di remunerazione basata sul valore standard medio, ritenuta insufficiente a coprire i costi fissi.

Il ricorso introduttivo viene respinto perché le censure relative alla fissazione dei tetti di spesa e alla remunerazione sono ritenute infondate. La discrezionalità regionale nella fissazione dei limiti di spesa è ampia e giustificata da esigenze di equilibrio finanziario e razionalizzazione della spesa pubblica. La retroattività dei tetti è legittima e connaturata al sistema sanitario pubblico. Il criterio del valore standard medio è legittimo e prevede forme integrative per i maggiori costi di attesa.

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale che attribuisce alle Regioni un ampio potere discrezionale nella fissazione dei tetti di spesa sanitaria, in quanto atto autoritativo necessario per garantire l’equilibrio finanziario e la programmazione della spesa pubblica.

La riduzione dei tetti rispetto agli anni precedenti e la loro fissazione retroattiva sono legittime e coerenti con la natura transitoria e adattabile del potere di programmazione regionale. Il criterio del valore standard medio, adottato dalla Regione in assenza dello specifico decreto ministeriale che, ai sensi del co. 3 dell’art. 8-sexies, del d.lgs. n. 502 del 1992 dovrebbe definire i “criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali in argomento e per la loro remunerazione massima (...) sulla base di standard organizzativi, costi unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando appropriato, del volume dell'attività svolta”, viene ritenuto valido e adeguato per la remunerazione delle prestazioni, con la previsione di integrazioni per i costi di attesa.

M. B.



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