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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte di Cassazione, Ordinanza n. 33904/2025, Incompletezza della cartella clinica e onere della prova. Causa della morte ignota e responsabilità medica

Pres. E. Vincenti, Est. G. Cricenti – A.A. e B.B. (Avv. Marco Annecchino) c. Azienda sanitaria locale (omissis) (Avv. Michele Tavazzi)

Responsabilità sanitaria – Responsabilità della struttura sanitaria – Cartella clinica incompleta – Onere della prova - Non può addebitarsi al danneggiato.

Una donna si recava al pronto soccorso, sentendosi male dopo il funerale del marito, e veniva ricoverata. Dopo essere stata dimessa con diagnosi di stato ansioso reattivo, il giorno successivo moriva. Agivano in giudizio quindi i figli nei confronti dell’Azienda sanitaria locale, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti per il decesso della madre. Infatti sostenevano che i medici non avessero eseguito gli opportuni accertamenti, che avrebbero invece consentito di avvedersi della crisi in corso.

La Corte d’appello di L’Aquila confermava la decisione del Tribunale, di rigetto della domanda. Era dunque proposto ricorso per Cassazione.

La Corte di cassazione osserva come il giudice a quo abbia escluso la responsabilità della struttura convenuta sulla base del fatto incontestato dell’incompletezza della documentazione medica – cartella clinica o referto di elettrocardiogramma – e dell’impossibilità di stabilire così la causa della morte, assumendo che provare quella causa diversamente fosse onere degli attori. «In questa ratio – scrivono i giudici di legittimità – c'è una evidente violazione dei principi di accertamento del nesso causale, che invece vanno nel senso che l'incompletezza della documentazione non può comportare un aggravio di onere probatorio a carico del danneggiato». Quando la carenza documentale renda impossibile stabilire la causa del decesso, il difetto di prova non può addebitarsi al danneggiato, se la condotta dei medici, come ritenuto dagli stessi giudici di appello, sia astrattamente compatibile con profili di colpa (v. Cass. 27561/2017; Cass. 26428/2020; Cass. 16737/2024).

Per la Cassazione, la ratio decidendi è errata anche sotto un altro aspetto. Secondo la Corte territoriale, infatti, la causa del decesso sarebbe rimasta ignota anche se la documentazione fosse stata completa, tuttavia non si dà conto del procedimento presuntivo impiegato e la decisione si presenta apodittica. Così i «giudici di merito assumono un giudizio controfattuale (se vi fosse stata completa documentazione) basato su una presunzione (si presume che comunque...), ma senza indicazione di alcun elemento indiziario rilevante».

Dunque la sentenza impugnata ha operato un’inversione dell’onere della prova, addebitando agli attori di provare la causa della morte con mezzi diversi dalla documentazione clinica, che era incompleta, e questo aggravio probatorio è stato motivato proprio adducendo che quella documentazione era incompleta, dunque non sufficiente a provare la causa. Perciò il ricorso è accolto e la pronuncia impugnata è cassata con rinvio.

S.C.



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