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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31373/2025, Suicidio della paziente e perdita del rapporto parentale del coniuge separato

Pres. C. Graziosi, Est. A. Tatangelo – A.A., B.B., C.C. in qualità di eredi di D.D. (Avv. Tiziana Frongia) c. Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria della disciolta A.T.S. Sardegna (omissis) (Avv. Paola Trudu)

Responsabilità sanitaria - Responsabilità della struttura sanitaria - Risarcimento del danno non patrimoniale - Decesso del coniuge separato - Legame affettivo - Sussiste.

Responsabilità della struttura sanitaria - Risarcimento del danno non patrimoniale - Suicidio del coniuge - Allegazione del solo rapporto di coniugio – È sufficiente

Il giudizio promosso da D.D. - e proseguito dai suoi figli ed eredi, A.A., B.B. e C.C. - ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti al decesso della coniuge per suicidio presso la struttura ospedaliera nella quale era ricoverata. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Cagliari, che ha condannato l'ente convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale, ed è stata invece rigettata totalmente dalla Corte d'Appello di Cagliari, assumendo un difetto assoluto di allegazione nelle difese di parte attrice sul punto del legame affettivo tra i coniugi perduto per la morte della E.E. e, comunque, un difetto di prova dello stesso, di cui parte attrice doveva ritenersi onerata per l'esistenza di uno stato di separazione di fatto al momento della morte dell’altro coniuge.

È proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte territoriale.

I ricorrenti lamentano, tra l’altro, che la Corte d'Appello non avrebbe correttamente ricostruito ed applicato i principi di diritto in materia di allegazione e prova del vincolo affettivo tra i coniugi, che giustifica il risarcimento della lesione del relativo rapporto in caso di morte di uno di essi, nonostante la recente separazione, non avendo tenuto adeguatamente conto della sussistenza del legame matrimoniale durato oltre quaranta anni, nonché della presenza di tre figli.

Sul punto, costante giurisprudenza ritiene che l'allegazione del solo rapporto di coniugio è, di regola, sufficiente, sulla base dell'id quod plerumque accidit, per fondare il diritto al risarcimento del coniuge, in caso di morte dell'altro derivante da fatto illecito altrui. L’uccisione di una persona fa infatti presumere ex se una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando se la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti. Conseguentemente, il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge anche legalmente separato, stante la non definitività di tale status e la possibile ripresa della comunione familiare. Senonché il danneggiante convenuto, per escludere il suo obbligo risarcitorio, dovrebbe dimostrare che la separazione nel caso di specie avrebbe sciolto del tutto il legame affettivo tra i coniugi. L'esclusione del risarcimento è attuabile soltanto qualora vi siano elementi - anche solo presuntivi - sufficienti per ritenere che la separazione, per le ragioni e le modalità in cui essa si è concretizzata, abbia soppresso ogni vincolo affettivo tra i coniugi.

In assenza dei predetti elementi, in caso di separazione, il giudice dovrà, dunque, sempre valutare, sulla base di tutti gli elementi istruttori disponibili, come essa abbia concretamente inciso sull'intensità di detto legame, al fine di definire il quantum risarcitorio, senza peraltro poterlo escludere del tutto solo perché i coniugi si trovano in uno stato di separazione di fatto o legale.

Il ricorso è accolto non sussistendo per la fattispecie in esame un assoluto difetto di allegazione e prova del danno da parte dell'attore.

S.M.S.



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