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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte di Cassazione, Sentenza n. 3868/2026, Riparto di giurisdizione nelle controversie relative al conferimento dell’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa nel SSN

Pres. D’Ascola – Est. Vincenti – Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. promosso dal T.A.R. Liguria nel giudizio tra Casalone c. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e Razzuoli.

Dirigenza sanitaria – Direzione di struttura complessa – Conferimento incarico – Procedura selettiva – Non è pubblico concorso – Riparto di giurisdizione – Lavoro pubblico contrattualizzato – Incarico dirigenziale – Giurisdizione del giudice ordinario – Art. 15 d.lgs. n. 502/1992 – Art. 63 d.lgs. n. 165/2001.

Il Collegio si è pronunciato sulla questione del riparto di giurisdizione nelle controversie relative alle procedure di conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa nel Servizio sanitario nazionale.

Le Sezioni Unite hanno affermato che, anche alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 20 della legge n. 118/2022 all’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, la procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa non integra un pubblico concorso in senso tecnico.

Tale procedura, infatti, non è finalizzata all’assunzione di personale nella pubblica amministrazione né alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma all’attribuzione di un incarico dirigenziale nell’ambito di un rapporto di lavoro già instaurato con l’amministrazione.

La Corte ha osservato che, nel sistema del lavoro pubblico contrattualizzato, l’acquisizione della qualifica dirigenziale avviene mediante concorso pubblico, mentre il successivo conferimento degli incarichi dirigenziali costituisce una modalità di esercizio dei poteri organizzativi del datore di lavoro pubblico, esercitati con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

In tale contesto, la selezione per l’incarico di direzione di struttura complessa, pur caratterizzata da una procedura comparativa e dalla formazione di una graduatoria, non determina né una nuova assunzione né una progressione verticale tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro.

Ne consegue che le controversie relative a tali procedure non rientrano tra quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, ma restano attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di atti adottati nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro pubblico privatizzato.

E. F.

(Elena Fabbricatore)



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