Pres. I. Tricomi, Cons. Rel. R. Bellè
Lavoro sanitario – Medici convenzionati – Rapporto parasubordinato – Art. 28 l. n. 300/1970 – Condotta antisindacale – Inapplicabilità - Art. 2087 c.c. – Art. 2126 c.c. – Congedo straordinario – Art. 97 Cost. – Art. 2 d.lgs. n. 81/2015.
Con la sentenza 13 gennaio 2026, n. 698, la Corte di cassazione (sezione lavoro) ribadisce che il rapporto dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale integra una collaborazione autonoma, ancorché coordinata e continuativa, e non un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente inapplicabilità della tutela ex art. 28 l. n. 300/1970.
La controversia traeva origine dal ricorso ex art. 28 St. lav. proposto da un’organizzazione sindacale dei medici convenzionati avverso la Regione Puglia, in relazione a presunte condotte antisindacali nell’ambito delle trattative per l’applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) 31 marzo 2020. I giudici di merito avevano escluso la legittimazione attiva, ritenendo che la tutela di cui all’art. 28 sia riservata ai rapporti di lavoro subordinato.
La Corte conferma tale impostazione, dando continuità all’orientamento già espresso da Cass. 24 settembre 2015, n. 18975, secondo cui il rapporto dei medici convenzionati, pur funzionale al perseguimento di finalità pubbliche, si svolge su un piano di sostanziale parità con l’azienda sanitaria e non consente di individuare un “datore di lavoro” in senso proprio. L’art. 28 St. lav., riferito alla repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro, presuppone infatti un rapporto di lavoro subordinato e non può essere esteso ai rapporti di lavoro autonomo, ancorché coordinato e continuativo.
Particolarmente significativo è il passaggio in cui la Corte ricostruisce la costante distinzione tra rapporto convenzionato e pubblico impiego. Richiamando precedenti arresti, viene ribadito che ai medici convenzionati non si applicano istituti tipici del lavoro subordinato quali l’art. 2087 c.c. (Cass. 24 giugno 2025, n. 16929), l’art. 2126 c.c. (Cass. 25 marzo 1995, n. 3496), né la disciplina del congedo straordinario per motivi familiari (Cass. 21 agosto 2025, n. 23641), proprio in ragione della diversità ontologica rispetto al lavoro dipendente.
Il fondamento normativo del rapporto è individuato negli artt. 48 l. n. 833/1978 e 8 d.lgs. n. 502/1992, che configurano una collaborazione autonoma regolata da accordi collettivi nazionali. Tali accordi – osserva la Corte – non possono mutare la natura del rapporto in senso subordinato, pena la radicale nullità per contrasto con una disciplina imperativa, atteso che la costituzione di rapporti di pubblico impiego in regime di subordinazione è possibile solo nelle forme previste dalla legge e dall’art. 97 Cost.
Di rilievo è anche l’affermazione secondo cui l’eventuale previsione, negli accordi collettivi, di prerogative tipiche del committente – come poteri disciplinari – non è sufficiente a trasformare il rapporto in subordinazione. La presenza di strumenti di controllo o di sanzione, specie ove derivanti da fonte negoziale, non altera la qualificazione giuridica del rapporto quando il suo assetto normativo è rigidamente predeterminato dal legislatore in termini di autonomia.
La Corte esclude altresì che possano ravvisarsi profili di incostituzionalità per disparità di trattamento, richiamando Corte cost. 17 dicembre 1975, n. 241, secondo cui l’esclusione dei lavoratori autonomi dalla tutela speciale dell’art. 28 non viola né l’art. 39 né l’art. 3 Cost., in quanto il principio di eguaglianza impone parità di trattamento solo a fronte di situazioni omogenee. Resta comunque garantita la tutela giurisdizionale mediante gli ordinari strumenti di cognizione e, ricorrendone i presupposti, attraverso la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.
Infine, viene esclusa l’applicabilità dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, atteso che il comma 4 della medesima disposizione esclude espressamente le pubbliche amministrazioni dall’ambito operativo della disciplina sulle collaborazioni etero-organizzate.
La pronuncia si inserisce dunque in un orientamento consolidato che valorizza la specialità del modello convenzionale nel sistema sanitario nazionale e riafferma la netta separazione tra collaborazione autonoma e lavoro subordinato, anche a fronte di elementi di coordinamento o di prerogative organizzative riconosciute al committente.
F.L.