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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte di Cassazione, Sentenza n. 3261/2026, La gravità della violenza dell’operatrice socio-sanitaria verso una paziente disabile non può essere attenuata dal contesto lavorativo

Pres. A. Pagetta, Cons. Rel. F. Panariello

Lavoro subordinato – Licenziamento disciplinare – Operatrice socio-sanitaria – Violenza ai danni del paziente – Giusta causa – Proporzionalità – Motivazione contraddittoria – Contesto lavorativo – Professionalità dell’operatore – Art. 2119 c.c. – D.lgs. n. 23/2015.

Con l’ordinanza 13 febbraio 2026, n. 3261, la Cassazione (sez. lav.) ha cassato la sentenza con cui la Corte d’appello aveva ritenuto sproporzionato il licenziamento disciplinare di un’operatrice socio-sanitaria che aveva afferrato per i capelli una paziente disabile facendole urtare il volto contro una parte metallica della struttura, provocandole ecchimosi.

Pur ritenendo provati i fatti e riconducendo la condotta alle ipotesi di massima gravità individuate dalla contrattazione collettiva, la Corte territoriale aveva escluso la proporzionalità della sanzione espulsiva valorizzando l’incensuratezza disciplinare della lavoratrice e il particolare contesto lavorativo, caratterizzato dall’assistenza a pazienti affetti anche da patologie psichiche.

La Cassazione ha ritenuto tale motivazione affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., secondo i principi sul “minimo costituzionale” della motivazione elaborati dalle Sezioni unite (Cass., S.U., n. 8053/2014). I giudici di merito avevano infatti dapprima valorizzato la professionalità dell’operatrice e la particolare vulnerabilità della paziente per qualificare la condotta come di “massima gravità”, per poi attribuire allo stesso contesto assistenziale un’efficacia attenuante senza adeguata spiegazione.

Secondo la Corte, proprio la qualificazione professionale dell’operatrice socio-sanitaria impone un più elevato livello di autocontrollo nella gestione delle situazioni assistenziali difficili; il contesto lavorativo non può dunque essere utilizzato, senza adeguata motivazione, per ridimensionare il disvalore disciplinare di una condotta violenta posta in essere nei confronti di una persona assistita portatrice di disabilità.

La pronuncia ribadisce che la valutazione di proporzionalità del licenziamento deve fondarsi su una motivazione logicamente coerente e non può risolversi in un uso contraddittorio dei medesimi elementi fattuali. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio per una nuova valutazione della gravità della condotta e della legittimità del licenziamento.

F.L.

 



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