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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR Sentenza n. 22621/2025, Legittimi i provvedimenti relativi alla sperimentazione dei nuovi servizi erogabili nelle farmacie laziali

Pres. Est. M.C. Quiligotti – [22621] Acedit 2003 S.r.l. e altri (avv.ti S. Vinti, A. Buongiorno) – c. Regione Lazio (avv. E. Caprio) – Federfarma Lazio (P. Leopardi, P. Chirulli) – Assofarm (n.c.) – [22623] Marilab S.r.l. e altri (avv.ti A. Blasi, A. Polini) – c. Regione Lazio (avv. E. Caprio) - Federfarma Lazio (P. Leopardi, P. Chirulli) – Assofarm (n.c.).

Farmacia dei Servizi – D.lgs n. 153/2009 – Strutture private accreditate - Non equiparabili – Non omogeneità delle prestazioni erogate – Distinzione dei titoli autorizzativi – Diversità del ruolo nell’ambito dell’assistenza sanitaria garantita dal SSN – Oneri imposti alle farmacie – Standard di qualità imposti alle farmacie nell’erogazione dei nuovi servizi – Insussistenza del rischio di aumento della spesa pubblica

I due giudizi hanno ad oggetto l’impugnazione – rispettivamente, da parte di strutture ambulatoriali autorizzate e accreditate con il SSR, nel primo caso, e di persone fisiche che asseriscono di subire un pregiudizio immediato in ragione e a garanzia del diritto alla salute, strutture ambulatoriali autorizzate e accreditate per lo svolgimento dei servizi diagnostici interessati e associazioni di categoria, nel secondo caso – della delibera della Regione Lazio avente ad oggetto l’avvio della sperimentazione della Farmacia dei servizi, deducendo altresì l’illegittimità dell’aggiornamento del cronoprogramma operativo e del Protocollo Attuativo denominato “Farmacia dei Servizi – Prestazioni di Telemedicina”

Nel respingere il ricorso, il TAR evidenzia in primo luogo che le farmacie sono presidi che già operano organicamente in ambito SSN, all’interno del quale rivestono una peculiare posizione giuridica che è andata progressivamente configurandosi anche con l’evoluzione del loro ruolo nell’ecosistema sanitario.

Il particolare ruolo delle farmacie nel nostro ordinamento non rende assimilabili le prestazioni rese nell’ambito della c.d. Farmacia dei servizi a quelle rese dai professionisti sanitari e, anzi, giustifica i diversi titoli di autorizzazione all’esercizio delle relative attività (i.e. la Convenzione farmaceutica, da un lato, che disciplina tutti i rapporti tra le varie articolazioni del SSN e le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico, e l’iter che devono seguire le strutture private che intendano erogare servizi sanitari, dall’altro, che prevede dapprima il rilascio dell’autorizzazione - che non comporta alcun collegamento con il SSN -, poi l’accreditamento e, in ultimo, la stipula di specifiche Convenzioni con il SSN.

La non omogeneità delle situazioni messe a confronto esclude poi, secondo i giudici, che la lamentata diversità di disciplina dettata per le farmacie integri una lesione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della violazione dei princìpi e delle regole a tutela della concorrenza.

Le farmacie, peraltro, sono chiamate a sostenere adempimenti e obblighi che si traducono in significativi oneri (i.e. orari di apertura minimi, turni notturni e festivi, continuità territoriale, ispezioni periodiche, vincoli di distanza, ecc.) che, per essere assolti, comportano costi rilevanti.

Quanto alle garanzia di sicurezza e agli standard di qualità dei nuovi servizi erogati, i giudici chiariscono che il farmacista, per erogare le nuove prestazioni, deve superare  uno specifico modulo di formazione, limitandosi in ogni caso a supportare l’utente nell’utilizzo del dispositivo medico, presenziando allo svolgimento del test e poi consegnando il risultato al medico, essendogli ovviamente inibita l’attività di refertazione e diagnosi che viene assicurata a distanza, attraverso la telemedicina, da medici specialisti accreditati con il Ssn, che firmano il referto e ne assumono la piena  responsabilità.

Parimenti infondato viene ritenuto, infine, il rilievo relativo ai presunti rischi di un aumento incontrollato della spesa pubblica, in ragione del fatto che i fondi destinati alla sperimentazione dei servizi di telemedicina resi nell’ambito della farmacia dei servizi sono vincolati e predeterminati ex ante e che, inoltre, il rimborso delle spese sostenute dalle farmacie è destinato a coprire le sole prestazioni previste nel numero approvato dal relativo cronoprogramma, “senza alcuna possibilità di sforamento” rispetto alle risorse assegnate.

C.V.S.



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