Pres. S. Mielli, Est. A. Lipari - A.N.M.E.D., Associazione Nazionale di Medicina, Diagnostica, Salute e Benessere e altri (avv.ti A. Pepe, P. Rossi, V. Minnella) – c. Regione Lombardia (avv. R.A.M. Schiena) – Federfarma Lombardia (P. Chirulli) – Farmacia Borasi (n.c.)
Farmacia dei Servizi – D.lgs n. 153/2009 - Ambulatori medici – Strutture private accreditate – Non equiparabili – Non omogeneità delle prestazioni erogate – Distinzione dei titoli autorizzativi – Diversità del ruolo nell’ambito dell’assistenza sanitaria garantita dal SSN – Peculiarità del ruolo del farmacista
Il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione, da parte di organizzazioni sindacali nazionali di categoria e di strutture sanitarie private accreditate, della D.G.R. lombarda recante le linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi erogabili nelle cd. “farmacia di comunità”.
Le ricorrenti lamentano, inter alia, che la delibera gravata avrebbe di fatto, consentito alle farmacie di assumere, sotto il profilo strutturale e funzionale, le caratteristiche proprie di un ambulatorio medico, senza tuttavia soggiacere alle autorizzazioni ed ai controlli ai quali detto modello è sottoposto, con ingiustificata disparità di trattamento e discriminazione sotto il profilo concorrenziale.
Dopo aver ricordato che la c.d. “Farmacia dei servizi” costituisce una tappa ulteriore del percorso evolutivo che ha progressivamente trasformato la funzione delle farmacie, le quali, accanto al tradizionale ruolo di distribuzione dei medicinali, hanno assunto oggi quello di erogazione di prestazioni e servizi di natura sanitaria, il Collegio ripercorre la normativa e i principali approdi giurisprudenziali in materia, evidenziando che sussistono numerose e significative differenze tra le farmacie, da un lato, e gli ambulatori, dall’altro.
Sotto tale profilo, i giudici evidenziano che la farmacia rappresenta uno snodo centrale nell’ambito dell’assistenza sanitaria complessivamente garantita dal SSN e costituisce, pertanto, un “segmento di diretta articolazione del Servizio sanitario nazionale”, cui consegue l’imposizione di oneri che incidono sull’organizzazione interna e condizionano direttamente i requisiti di qualità e affidabilità del servizio reso.
Le prestazioni erogate nell’ambito della c.d. farmacia dei servizi in forza della legge n. 69/2009 e dal successivo d.lgs. n. 153/2009, peraltro, riconducibili a “servizi a forte valenza socio-sanitaria”, non sono equiparabili alle attività proprie di una struttura sanitaria convenzionata, deputata allo svolgimento di vere e proprie “attività sanitarie”, ai sensi dell’art. 8-bis del d.lgs. n. 502/1992: le prestazioni offerte in farmacia (i.e. l’esecuzione di test diagnostici o a prelievi per l’autocontrollo), dunque, si collocano su un piano diverso rispetto a quelle che rimangono esclusivo appannaggio delle strutture sanitarie autorizzate e accreditate (come le analisi di laboratorio, le visite mediche, le diagnosi o le prescrizioni).
Proprio tale diversità nelle prestazioni svolte consente, peraltro, di giustificare i diversi titoli di autorizzazione all’esercizio delle relative attività rispetto a quelli richiesti per gli ambulatori medici.
Anche il ruolo del farmacista, infine, che consiste nel mettere a disposizione degli utenti i dispositivi e nel fornire le istruzioni necessarie per il loro utilizzo, fornendo un supporto di natura esclusivamente materiale, in cui gli esiti dei dispositivi autodiagnostici sono prodotti in modo automatico e senza alcun intervento umano, consente di distinguere nettamente il ruolo dei soggetti coinvolti.
I giudici respingono il ricorso, dunque, ritenendo che il modello della Farmacia dei Servizi “resista” contro i tentativi di assimilazione al regime ambulatoriale.
C.V.S.