Pres. R. De Nictolis – Est. A.R. Cerroni – Farmacia Gaia S.r.l. (avv. F.M- Caianiello) – c. Comune di Teverola (n.c.) – Asl Caserta (n.c.) – Regione Campania (avv. R. Saturno) – Farmacia Zagaria S.r.l., Farmacia Fertilia S.r.l (avv. L.M. D’Angiolella) – Ordine dei Farmacisti di Caserta (n.c.)
Farmacie - Programmazione territoriale - Pianta organica - Nozione più flessibile – Rigorosa perimetrazione del territorio – Non richiesta.
Il Consiglio di Stato era chiamato a dirimere una vicenda relativa al possibile sconfinamento di una farmacia nella zona di pertinenza di un'altra sede farmaceutica.
In punto di fatto la sentenza annotata afferma che “appare destituita di fondamento l'asserzione delle parti appellate secondo cui la farmacia […] sarebbe posta al di fuori della propria zona”, ciò in quanto la farmacia in questione sarebbe “posta sulla soglia liminale della zona di riferimento”.
Tuttavia, i Giudici di Palazzo Spada hanno voluto svolgere alcune considerazioni generali in punto di diritto. La sentenza afferma che il d.l. n. 1/2012 avrebbe soppiantato “l'ormai obsoleto concetto di pianta organica delle farmacie con una nozione più flessibile di programmazione territoriale funzionale al soddisfacimento delle esigenze della popolazione residente”. Richiamando alcuni precedenti dello stesso Consiglio di Stato, la sentenza afferma che non sarebbe “più richiesta una rigorosa perimetrazione del territorio ove collocare la sede farmaceutica di nuova istituzione, con l'indicazione dei precisi confini, essendo sufficiente anche la mera indicazione della località/zona in cui è ubicata la farmacia”. In tale prospettiva, l'esercizio del potere pianificatorio comunale non avverrebbe “secondo un criterio rigorosamente geo-cartografico […] bensì per zone di pertinenza che individuano bacini di utenza”, ferma restando la possibilità per l'Ente locale di scegliere di “delimitare in modo rigoroso tali confini”.
La sentenza annotata presenta alcuni margini di ambiguità che andrebbero sciolti. In realtà subito dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 1 del 2012, alcune pronunce del giudice amministrativo misero in dubbio la permanenza dell'istituto della pianta organica. Fu proprio il Consiglio di Stato, con la sent. n. 2990 del 2013, a riaffermarne la persistenza, successivamente più volte ribadita.
È necessario, allora, chiarire alcuni aspetti. Anzitutto, non può porsi in dubbio che permanga la pianificazione delle farmacie su base comunale in base al numero di abitanti (una farmacia ogni 3.300 abitanti), come recentemente ribadito anche dalla Corte costituzionale nella sent. n. 171 del 2022.
In secondo luogo, non pare si possa dubitare del fatto che a ogni farmacia spetti in esclusiva una porzione di territorio comunale (ferma la libertà di scelta per gli utenti).
Resta valida, dunque, la sostanza della “pianta organica” delle farmacie.
Al più, quindi, può ritenersi – e questa sembra la reale portata della sentenza annotata – che i confini della zona spettante a ogni singola farmacia non siano definiti con l'indicazione precisa di tutte le strade perimetrali. Ciò, comunque, può determinare incertezze nel caso in cui una farmacia decida di spostarsi in zone di confine con altre sedi che possano essere di incerta attribuzione. In tal caso sarà il giudice amministrativo a dover risolvere in concreto la vicenda, esattamente come accaduto nel caso de quo.
P.C.