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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR LAZIO, Sentenza n. 22449/2025, Legittima l’esclusione dalle trattative per il rinnovo dell’Accordo collettivo nazionale delle organizzazioni sindacali che non risultino maggiormente rappresentative nel settore farmaceutico

Pres. est. Quligotti – Farmacie unite (FU) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, Conferenza delle Regioni Comitato di Settore Regioni Sanità, S.I.Sa.C. – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati

Farmacie – Accordo collettivo nazionale – Rappresentatività delle organizzazioni sindacali – Partecipazione alle trattative – Criteri di individuazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative – Legittimità.

La controversia riguarda l’esclusione dell’associazione Farmacie Unite (FU) dalle trattative per il rinnovo dell’Accordo collettivo nazionale che disciplina i rapporti tra le farmacie convenzionate e il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992.

Farmacie unite ha impugnato l’Intesa ai sensi dell'art. 5, co. 6, dell'accordo Stato Regioni del 5 dicembre 2013, rep. Atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'art. 8, co. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502», dell’“accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private” nella parte all'art. 3, co. 1-2, fissa i criteri di «rappresentanza e rappresentatività» delle OO.SS. (doc. 2) e di tutte le note e gli atti SISAC in cui si escludeva la ricorrente dal partecipare al medesimo accordo collettivo nazionale.

Le ragioni dell’impugnazione consistevano principalmente nella presunta illegittimità del criterio previsto dall’art. 3, co. 1-2, dell’Accordo per individuare la soglia della rappresentatività sulla base delle deleghe conferite (“non inferiore al 5% delle deleghe complessive”) in quanto sarebbe stato illegittimamente mutuato dall’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici.

Secondo il ricorrente, nell’ambito delle convenzioni per i Medici, tali previsioni si fonderebbero sul dettato normativo dell’art. 43 del d.lgs. n. 165/2001, riprendendo di conseguenza la soglia del 5% ex art. 4, co. 9, l. n. 412/92 (attraverso il richiamo al d.lgs. n. 165/2001).  Si ritiene, al contrario, che la contrattazione collettiva per la convenzione farmaceutica è disciplinata dall’art. 4 co. 9-bis l. n. 412/1992 che non contiene alcun richiamo al d.lgs. n. 165/2001 e alla relativa soglia del 5%.

Per il ricorrente poi, l’art. 8, co. 2 d.lgs. n. 502/1992 che disciplina le convenzioni si limiterebbe a dire che la contrattazione avviene “con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale”, senza alcun riferimento al criterio della consistenza associativa. Infine, si ritiene tra le altre cose che il criterio individuato dall’art. 3, co. 1-2, dell’Accordo traccia una delimitazione delle rappresentanze sindacali evidentemente in contrasto con i principi che favoriscono la partecipazione sindacale e la possibilità di ampliare la platea delle OO.SS.

Il TAR rigetta il ricorso. Nel merito ritiene che, rispetto alle previsioni dell’art. 8, co. 2, d.lgs. n. 502/1992, la ricorrente non può vantare di essere considerata tra le “organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale” non essendo sufficiente aver sottoscritto altri accordi, rispetto a quelli oggetto della controversia, con alcune articolazioni del SSN. Questa circostanza garantirebbe automaticamente la qualifica di organizzazione sindacale di categoria maggiormente rappresentativa in campo nazionale. Tali accordi, dunque, non possono essere paragonati alla sottoscrizione della Convenzione che ex lege disciplina tutti i rapporti tra le farmacie e il SSN e riguarda l’intero ventaglio di attività da svolgersi in farmacia. Secondo il Collegio “è solo per la partecipazione alle trattative relative a questo Accordo generale che la legge stabilisce in modo chiaro che possano partecipare solo le “organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale”.

Per il TAR, non sussiste inoltre la dicotomia tra Accordo con i medici – disciplinato dall’art. 4, comma 9, l. n. 412 del 1991 – e Accordo con le farmacie. L’art. 4, comma 9, della l. n. 412 del 1991, non effettua alcun richiamo esplicito e diretto all’art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001, pur richiamando altri articoli del medesimo decreto legislativo. L’accordo del 2013 all’art. 3, rubricato “parte sindacale”, lo Stato e le Regioni e Province Autonome hanno testualmente sancito “la parte sindacale è costituita dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria individuate in base al criterio, determinato dalle disposizioni vigenti, della consistenza associativa rilevata dalla SISAC”. SSISAC ha dunque mutuato la soglia del 5% prevista dall’art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 e pertanto “la scelta sia del criterio di determinazione della maggiore rappresentatività da agganciarsi alla consistenza associativa sia della relativa soglia di sbarramento non è illegittima atteso che il mancato espresso richiamo all’art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 sta a indicare soltanto che la sua applicazione nella fattispecie non era in alcun modo necessitata. Il predetto mancato espresso richiamo, tuttavia, non può condurre, di per sé, a ritenere che la sua applicazione fosse stata esclusa in radice dalla normativa citata”. Tale scelta, inoltre, “non è nemmeno illogica atteso che ripete il contenuto relativo al procedimento relativo ai medici MMG e si tratta pur sempre di rapporti convenzionali in ambito sanitario con il SSN”.

Quanto alla censura relativa al difetto di rappresentatività, il TAR afferma che “La rappresentatività basata sulle deleghe delle singole farmacie consente, peraltro, di avere un dato preciso e uniforme cui rapportare la maggiore rappresentatività dell’organizzazione sindacale”. A ciò si aggiunge che “il parametro risulta perfettamente adattato ai soggetti rappresentati, laddove tiene in considerazione le deleghe sindacali che le farmacie comunicano alla rispettiva Azienda sanitaria e la cui trattenuta viene fatta direttamente al momento della redazione mensile della Distinta Contabile Riepilogativa (DCR).

Di conseguenza il limite del 5 % scelto non limita la rappresentatività ma è un elemento che valorizza la rappresentanza stessa, altrimenti si rischierebbe “un tavolo di trattative con un numero imprecisato di organizzazioni sindacali, il che determinerebbe la sostanziale paralisi delle trattative e l’impossibilità di raggiungere un Accordo”.

A.B.



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