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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR CAMPANIA, Sentenza n. 101/2026, Ore di sostegno e diritto all’inclusione scolastica

Pres. est. A. Pappalardo – Omissis (avv. M. Iannaccone) – c. Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, I P S A R T Rainulfo Drengot Aversa (avvocatura distrettuale di Napoli)

Disabilità – Inclusione scolastica – PEI – Quantificazione delle ore di sostegno –Diritto all’istruzione – Diritti fondamentali - Inadeguatezza rispetto alle esigenze educative – Illegittimità.

Il TAR Campania ha affermato che l’assegnazione delle ore di sostegno agli alunni con disabilità deve essere determinata esclusivamente sulla base delle effettive esigenze educative dell’alunno, come risultanti dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) e dalle valutazioni del GLO. Nel caso di specie, il PEI prevedeva 18 ore settimanali di sostegno a fronte di un fabbisogno di supporto continuativo e di un orario scolastico di 32 ore, risultando pertanto contraddittorio e illogico.

Il Collegio ha ribadito che il diritto all’inclusione scolastica costituisce un diritto fondamentale costituzionalmente garantito, non comprimibile per ragioni organizzative o di carenza di organico. L’amministrazione scolastica avrebbe dovuto attivare il meccanismo dei posti di sostegno in deroga, previsto dalla normativa, al fine di garantire un numero di ore adeguato alle esigenze dell’alunno.

Per tali ragioni il TAR ha annullato il PEI nella parte relativa alla quantificazione delle ore di sostegno, accertando il diritto dell’alunno all’assegnazione di un numero di ore adeguato alle sue esigenze educative.

S.d.G



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