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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 8272/2025, Sull’obbligo della ASL di predisporre il servizio di trasporto dei disabili

Pres. R. Greco; Est. A.M. Marra – Omissis (Avv. Paolo Gaballo) c. A.S.L. di Lecce (Avv. Pierandrea Piccinni) e nei confronti della Regione Puglia (Avv. Libera Valla) e Ambito Territoriale Sociale di Omissis e del signor Omissis (non costituiti in giudizio)

Trasporto assistito domiciliare – Utenti di diversi centri diurni – Predisposizione ed erogazione del servizio – Obbligo in capo all’Azienda Sanitaria Locale – Sussiste – Rinvio sine die dell’attivazione – Illegittimo.

In presenza di un obbligo di predisposizione di un servizio assistenziale destinato a soggetti con disabilità, l’Amministrazione non può rinviare sine die la relativa attivazione, subordinandola a futuri e incerti approfondimenti tecnici o finanziari. Tale rinvio, lungi dal costituire una mera scansione interna dell’attività istruttoria, si traduce in un arresto procedimentale idoneo a determinare un vero e proprio blocco a tempo indeterminato, incompatibile con l’effettività della tutela dovuta a situazioni che coinvolgono bisogni essenziali di cura e accesso ai servizi.

Né tale blocco – riguardante, nella specie, la presa in carico del servizio di trasporto assistito domiciliare – può essere ancorato al presupposto che il centro richiedente (una società che gestiva un centro diurno per il supporto cognitivo e comportamentale di soggetti affetti da demenza ex art. 60 ter del Regolamento regionale 18.1.2007 n. 4) non fosse espressamente richiamato tra quelli (ossia i centri diurni socio educativi e riabilitativi) indicati nell’art. 60 del citato Regolamento regionale.

La normativa di riferimento non contiene infatti alcuna specifica disposizione sul servizio di trasporto che pertanto non consente talune differenziazioni in base alle diverse utenze dei centri diurni. Peraltro, l’art. 42, comma 5, della l.r. Puglia n. 19/2006, ricomprende entrambe le tipologie dei già citati centri diurni all’interno delle c.d. “strutture per disabili”, escludendo così, anche dal punto di vista dell’utenza, una differenziazione tra i servizi fruiti dagli ospiti dei diversi centri. Ne consegue che anche gli utenti dei centri diurni integrati per il supporto cognitivo e comportamentale dei soggetti affetti da demenza devono essere considerati, ai fini che qui rilevano, destinatari del servizio di trasporto disciplinato dalla normativa regionale. Tale interpretazione non può infine contrastare con la disciplina nazionale sui LEA. Al contrario, la soluzione accolta è stata ritenuta coerente con una logica solidaristica, nella quale il dovere di organizzare il servizio grava sulle A.S.S.LL., mentre resta ferma la compartecipazione dei Comuni fino al 60% degli oneri, nonché la possibilità di accordi per la gestione integrata e coordinata del servizio.

A.G.P.



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