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FOCUS - Territorio e istituzioni N. 29 - 27/10/2025

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 135/2026, in tema di tributi, energia, prevista istituzione, per l’anno 2022, di un contributo straordinario contro il caro bollette a carico delle imprese operanti nel settore energetico, soggetti passivi

Corte cost., sent. n. 135 del 19 maggio - 22 luglio 2026 (in G.U. n. 29 - Mercoledì, 22 luglio 2026)

Non è irragionevole la previsione normativa del contributo straordinario (contro il “caro bollette”) a carico delle imprese operanti tramite stabili organizzazioni site all’estero nel settore energetico, che, nel computo della base imponibile, tenga conto delle sole operazioni attive.

1. Con la sentenza n. 135 del 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37[1] del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall’art. 55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, e successivamente modificato dall’art.1, comma 120, lettere a), b) e c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42, 53 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 27.

2. La Corte nel fare rinvio alla propria precedente pronuncia n. 180 del 2025, sopravvenuta all’ordinanza di rimessione, ha ritenuto manifestamente infondate tre delle quattro questioni di legittimità sollevate dalla Corte tributaria rimettente: a) per violazione degli artt. 3, 42 e 53 Cost. per il ritenuto effetto confiscatorio-espropriativo delle ricchezze patrimoniali e reddituali – che per ragioni del tutto “casuali”, sarebbero disancorate da incrementi effettivi di ricchezza; b) per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. e, in via mediata, dell’art. 1 Prot. addiz. CEDU, in considerazione dell’ingiustificata compressione del diritto di proprietà; c) per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., stante il carattere retroattivo della norma.

3. La pronuncia relativa alla disposizione - che introduce il contributo straordinario contro il “caro bollette” - si è, dunque, soffermata a vagliare la questione della asserita violazione degli artt. 3 e 53 Cost. per difetto di ragionevolezza, in quanto, la disciplina oggetto di scrutinio, non consentirebbe di escludere, ai fini del calcolo della base imponibile del contributo straordinario di solidarietà, le fatture attive relative alle operazioni territorialmente rilevanti realizzate dalle stabili organizzazioni di una società con sede in Italia (punto 24 del diritto). Ad avviso del rimettente[2], la deroga introdotta dall’art. 54 del regolamento n. 282/2011/UE all’art. 192-bis della direttiva 2006/112/CE opererebbe unicamente con riferimento alle operazioni attive effettuate dalle stabili organizzazioni, per cui il fatturato passivo di queste ultime, rimanendo imputato solo alle stesse, non influenzerebbe le LIPE [liquidazioni periodiche IVA (LIPE)] rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile del contributo straordinario dovuto dalla casa madre. Questo regime, nel suo complesso, determinerebbe un effetto distorsivo con la conseguenza che la base imponibile del contributo straordinario non sarebbe idonea ‒ di qui la violazione dei menzionati parametri ‒ a intercettare quel «“sovraprofitto” [rectius, in analogia con il contributo straordinario 2022, il “prelievo una tantum sugli scambi di prodotti energetici di quegli operatori che hanno, in sostanza, beneficiato di un andamento anticiclico”, corrispondente al saldo differenziale che consegue alla vendita, determinate condizioni, di prodotti energetici, in un particolare contesto temporale, di taluni soggetti operanti nel settore”] che il legislatore intende ‒ implicitamente, ma chiaramente ‒ assoggettare a imposizione» (punto 4 del fatto)[3].

4. La soluzione individuata dalla Corte è stata nel senso di ritenere che “la circostanza che, ai fini del calcolo della base imponibile del contributo straordinario, si debba tenere conto delle operazioni attive realizzate dalle stabili organizzazioni, rilevanti nel territorio in cui ha sede la casa madre, e non anche di quelle passive, relative agli acquisti dalle stesse compiuti, non travalica quella soglia della manifesta irragionevolezza di cui questa Corte ha comunque richiesto il rispetto anche nell’ambito del contributo straordinario di solidarietà.” (punto 28.3.3. del diritto). Secondo la Corte, la normativa di specie non sarebbe, dunque, irragionevole, in quanto, pur sussistendo la denunciata “asimmetria tra operazioni attive e passive […], con possibili effetti distorsivi, sul calcolo della base imponibile del contributo straordinario”, l’evidenziata criticità è conseguente alla scelta organizzativa dell’operatore economico, che implica la sottoposizione delle operazioni passive compiute dalle sue stabili organizzazioni alla specifica disciplina IVA del luogo in cui le stesse sono collocate[4] (punto 28.4. del diritto).

5. Senza entrare nel merito della complessa questione, in relazione alla strutturazione logica della sentenza merita di essere ribadito il principio di metodo per cui l’esame della legittimità di una norma dovrebbe tener conto solo dei relativi elementi intrinseci. Ciò sia in linea generale, sia soprattutto quando sia in gioco – come nella fattispecie - quel principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., che va assumendo, con la propria progressiva dilatazione, la veste di criterio sempre più evanescente, in quanto “ancorato” più a valutazioni vagamente discrezionali che ad argomentazioni di logica stretta. Indicativo da questo punto di vista è il punto 28.3.3, per il quale, a mo’ di conclusione, il dedotto profilo di illegittimità della norma viene escluso sulla base dell’“argomentazione” (rectius, mera asserzione) secondo cui la misura oggetto di scrutinio non travalica “quella soglia della manifesta irragionevolezza di cui questa Corte ha comunque richiesto il rispetto anche nell’ambito del contributo straordinario di solidarietà”.

Sempre sul profilo della presenza di elementi “spuri” nell’iter logico, si segnala inoltre che, poiché il contributo straordinario de quo “è stato introdotto per finanziare interventi solidaristici urgenti, finalizzati a «contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico» (sentenza n. 111 del 2024)”, la ratio decidendi della sentenza finisce così con l’apparire più influenzata dal “non detto”, e cioè da esigenze solidaristiche della misura, piuttosto che da una inappuntabile motivazione di non irragionevolezza di un tributo IVA, connotato dall’indicata asimmetria tra operazioni attive e passive che, secondo il sistema dei tributi armonizzati[5], dovrebbe caratterizzarlo.

6. In sostanza, la Corte è chiamata a realizzare un difficile equilibrio: da un lato, valutare in linea di principio la legittimità delle disposizioni senza tener conto di elementi terzi e considerazioni generali; dall’altro, non perdere di vista gli effetti sulla finanza pubblica delle proprie decisioni, in quanto la tenuta dei saldi rientra negli obblighi nei confronti della UE, il tutto con ampia copertura costituzionale (ad es. art. 97, comma primo, e 117, comma primo)[6].



[1] Art. 37. Contributo straordinario contro il caro bollette (in vigore dal 1 gennaio 2023) “1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito, per l'anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d'affari dell'anno 2021 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti. 2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero. Il contributo si applica nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento. […]”.

[2] Secondo la CGT rimettente, chiamata a decidere sulla legittimità del rifiuto del silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio in relazione alla richiesta di rimborso versato il 30 giugno 2022 a titolo di acconto del contributo straordinario formulato da un’impresa operante tramite stabili organizzazioni site all’estero, il citato art. 37 violerebbe gli artt. 3 e 53 Cost. «nella misura in cui non consente di escludere dall’imposizione le operazioni delle stabili organizzazioni estere “attratte” nelle [liquidazioni periodiche IVA (LIPE)] della casa madre italiana per effetto dell’art. 192 bis della [direttiva (CE) 2006/112 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto] e dell’art. 54 del [regolamento di esecuzione (UE) 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (Regolamento)]».

[3] Tale sovraprofitto sarebbe rappresentato dal c.d. “differenziale dei differenziali «[…] calcolati mediante la differenza tra il saldo delle operazioni attive e passive del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022 e il saldo delle operazioni attive e passive di quello relativo al periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021», punto 28.3.1. del diritto; anche se, nel caso esaminato, non potrebbe, a rigore, parlarsi di “differenziali”, in quanto ai fini della determinazione della base imponibile del contributo straordinario di cui alla disposizione censurata, da un lato, la casa madre sarebbe tenuta a considerare le fatture attive derivanti dalle operazioni realizzate dalle proprie stabili organizzazioni; d’altro lato, non potrebbe conteggiare le eventuali fatture passive riferibili alle attività svolte da queste ultime; donde, l’insussistenza del differenziale tra operazioni atti e operazioni passive da assoggettare ad imposta.

[4] Invero, tale argomento si configura, a ben vedere, come una sorta di tautologia, in quanto esso non è idoneo a dissolvere il dubbio formulato dal rimettente, che cioè il presupposto dell’IVA non costituisce un “valore aggiunto” (differenza tra operazioni attive e passive) bensì un “valore pieno” costituito unicamente dalle operazioni attive.

[5] Né, a sostegno dell’impianto motivazionale della sentenza, soccorre peraltro un’indagine comparata dell’applicazione in altri Paesi UE della misura nazionale di cui l’art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, ritenuta dalla Corte non incoerente con le disposizioni unionali sopra citate in relazione alle quali quella nazionale dovrebbe trovare necessaria armonizzazione.

[6] Non un cenno si trova nella pronuncia per es. al fatto che l’accoglimento del ricorso avrebbe determinato un “buco” di quasi 4 mld nei conti dello Stato.



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