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FOCUS - Territorio e istituzioni N. 22 - 05/08/2026

 Corte dei Conti – Sez. regionali, Sentenza del 29/06/2026, in tema di Fondo anticipazione di liquidità degli enti locali (FAL)

N. 126 – Ord. 29/06/2026 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana in G.U. 1^ spec. n. 35 del 2/09/2026

Fondo anticipazione di liquidità degli enti locali (FAL): q.l.c. concernente la previsione secondo cui la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, della legge n. 145 del 2018.

1. Con l’ordinanza n. 125 del 3 luglio 2026, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 52[1], comma 1-ter, terzo periodo[2], del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), in riferimento ai parametri stabiliti dall’art. 81, commi 1 e 3, dall’art. 97, comma 1 e dall’art. 136 Cost. (in relazione alla sentenza n. 80/2021 della Corte costituzionale).

2. Secondo la Sezione regionale della Corte dei conti rimettente, il meccanismo previsto dalla norma introdurrebbe, allo stesso modo della normativa dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021, un ampliamento della capacità di spesa degli enti locali in disavanzo senza che vi sia una compensazione con maggiori entrate o minori spese dell’ente. L’effetto ultimo della norma, quindi, sarebbe quello di consentire il sostegno di una spesa in disavanzo senza una reale copertura finanziaria, facendo rinvio improprio alle dinamiche di riduzione del Fondo anticipazione di liquidità.

Evidenzia in proposito la Sezione di controllo rimettente che, alla luce della normativa vigente e della ricostruzione giuridica dell’istituto effettuata dal Giudice delle leggi (cfr. citata sent. n. 80/2021), le finalità perseguite dal FAL si realizzano in conseguenza diretta del rimborso della rata annuale di ammortamento con entrate proprie dell’ente e della dimostrazione della riduzione del FAL a rendiconto; talché, al termine di ciascun esercizio, il FAL residuo deve corrispondere all’ammontare del prestito ancora da restituire a CDP o, detto in altri termini, al “disavanzo” originario da ripianare nel corso del tempo con risorse proprie dell’ente medesimo, ridotto della rata rimborsata con risorse proprie dell’ente.

Tanto premesso, secondo la Sezione - fermo restando che il FAL a rendiconto deve corrispondere esattamente al debito ancora da restituire a CDP (ammontare che sterilizza ogni possibile ampliamento della capacità di spesa[3]) -, con la disposizione oggetto del dubbio rappresentato nell’ordinanza, il legislatore avrebbe disposto, ai sensi del terzo periodo del citato comma 1-ter, l’applicazione della “quota liberata del FAL”, alleggerendo indebitamente il bilancio dell’ente, in quanto, in tal modo, viene consentito l’ampliamento della capacità di spesa dell’ente medesimo con una posta contabile che, però, non trova adeguata copertura nel bilancio dell’ente; peraltro, tale meccanismo viene esteso anche agli enti che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 897 e 898 cit. e cioè in disavanzo.

In definitiva, secondo la ricostruzione operata dalla Sezione regionale, la riduzione della quota FAL, prevista con la norma in questione, si sostanzierebbe in un (illegittimo) artifizio, e cioè in una copertura fittizia di un debito (anticipazione di liquidità da parte della CDP), poiché non compensato da parte dell’ente (come previsto dalla disciplina armonizzata vigente), il quale indebitamente, con il descritto meccanismo, viene a lucrare un nuovo spazio finanziario, con possibilità di nuova spesa, ma senza corrispondente copertura finanziaria, cui l’ente medesimo sarebbe tenuto a far fronte (c.d. copertura del debito con lo stesso debito; cfr. Corte cost., sent. n. 80/2021, punto 6.2., ult. cpv, del diritto).

3. La prospettazione della questione non è di agevole inquadramento.

3.1. Sotto il profilo del metodo, occorre separare la questione concernente la violazione dell’equilibrio del bilancio da quella della ritenuta lesione del principio della copertura finanziaria. Infatti, i due principi operano su piani diversi; sicché, l’operazione da svolgere in via prioritaria sarebbe stata quella di stabilire l’eventuale omissione, da parte del legislatore statale, dell’indicazione della copertura finanziaria degli oneri recati dal d.l. n. 73 del 2021, poi convertito dalla legge n. 106. Il ricorso presenta infatti la carenza nel senso di impostare la questione solo dal punto di vista del bilancio dell’ente, trascurando l’equilibrio finanziario o meno della legge statale impugnata e di conseguenza le esigenze di finanza pubblica nel suo complesso.

Tanto premesso, soltanto ove si ritenesse inadempiuto l’obbligo costituzionale di cui all’art. 81, terzo comma, Cost. per la legge statale potrebbe derivarne la violazione del principio dell’equilibrio finanziario che costituisce il “saldo dato” da non peggiorare a livello di P.A.

3.2. Sennonché la prospettazione della q.l.c. sembra inficiata da un’ulteriore aporia metodologica, avendo omesso la, Sezione di controllo, la basilare indagine circa: a) la previsione, nel d.l. n. 73, della copertura finanziaria degli oneri sottesi allo stesso d.l.; b) nell’affermativa, l’eventuale inidoneità di detta copertura finanziaria a rispettare il vincolo costituzionale di cui all’art. 81, terzo comma, Cost.

Orbene, dalla lettura dell’articolato, risulta che l’onere finanziario di cui si discute: a) è previsto dal citato art. 52 del d.l. n. 73, b) è quantificato, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 52, in euro 666,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, c) c) è, per tabulas, coperto con le risorse individuate dall'articolo 77 del medesimo decreto-legge.

3.3. La predetta aporia sembra pertanto minare in radice l’impostazione della q.l.c., tanto nel metodo, come anticipato, quanto nel merito, poiché la copertura finanziaria del citato d.l. (indicata nel richiamato art. 77) non solo è prevista (peraltro a regime e dunque non soltanto per l’esercizio finanziario 2021), ma, soprattutto, non ha formato oggetto di rilievi sostanziali né da parte della medesima Sezione di controllo per la Toscana (nell’ordinanza di rimessione), né da parte della Corte dei conti nella sede delle SSRR in sede di controllo in occasione della Relazione quadrimestrale sulla legislazione di spesa, che, ratione temporis, si limitò a rappresentare la peculiarità del ricorso, da parte del Parlamento, alla copertura “a debito” degli oneri sottesi al provvedimento legislativo, in considerazione della situazione dall’emergenza Covid-19[4], peculiarità peraltro sostanzialmente non illegittima al tempo per l’operare del meccanismo di cui all’art. 6 della legge “rinforzata” n. 243 del 2012 (copertura sul deficit, sostanzialmente), in coerenza peraltro con l’art. 81 Cost., secondo comma.

3.4. Il vizio genetico in cui è incorsa la Sezione non consente dunque un chiaro e soddisfacente inquadramento della prospettazione di illegittimità costituzionale della norma in questione.

3.5. In ogni caso, alla luce del combinato disposto onere/copertura (art. 52, comma 1-ter/art. 77 d.l. n. 73/2021[5]) - si ripete, non indagato dalla Sezione -, la rata di ammortamento del FAL (onere) verrebbe “rimborsata” con risorse dello Stato (copertura); ne dovrebbe conseguire - in difetto di critiche plausibili sotto il profilo del mezzo indicato dall’art. 77 a copertura dell’onere e della sua quantificazione - l’insussistenza del vulnus adombrato dalla Sezione, sotto il profilo della carenza della copertura finanziaria dell’onere recato dall’art. 52, comma 1-ter, terzo periodo, in quanto la sterilizzazione pro quota del FAL sembrerebbe realizzarsi non con risorse finanziarie proprie dell’ente, bensì dello Stato, come prima anticipato.

3.6. Questione ancora diversa è costituita dall’ effetto “paradosso” imputabile, secondo la Sezione rimettente (v. punto 5.1 Violazione del principio dell’equilibrio di bilancio e della copertura delle spese dell’ordinanza di rimessione), alla citata norma del d.l. n. 73 “perché, nel caso di enti in disavanzo, ai sensi della normativa vigente[6], questi si trovano nell’impossibilità di applicare al bilancio, oltre l’importo calcolato nei limiti ordinari fissati dalla legge, quote di avanzo vincolato destinate a finalità specifiche (es. la manutenzione straordinaria di una scuola) rappresentato, magari, da entrate già incassate, ma possono spendere una quota del risultato di amministrazione, lett. A) senza alcun vincolo di destinazione” (punto 5.1. dell’ordinanza).

Pur prendendo atto di tale ritenuta “incongruenza”, non sembra che da essa possano dunque trarsi - per le ragioni dette - né la violazione del principio di copertura finanziaria né, conseguentemente, la violazione ex post del principio dell’equilibrio e neppure l’elusione del giudicato costituzionale (che nella sentenza 80/2021, punto 6.1. del diritto, presuppone la violazione del principio dell’equilibrio)[7].

3.7. Un’ulteriore, in verità, non trascurabile incongruenza di metodo dell’ordinanza consiste nel fatto che in esso, con il frequente ed indistinto richiamo ai commi primo e terzo dell’art. 81 Cost., sembra assumersi che la copertura finanziaria delle leggi onerose sarebbe da ricondurre al sistema della contabilità nazionale, e cioè avuto riguardo alla grandezza di cui all’indebitamento netto (cui si ispira il richiamato comma primo dell’art. 81). Con ciò si viene a trascurare il fatto che, a legislazione vigente (legge di contabilità n. 196 del 2009), il sistema contabile stabilito per le coperture finanziarie e le quantificazioni degli oneri (art. 81, terzo comma, Cost.), nonché per la gestione del bilancio e la relativa rendicontazione, è rappresentato invece dalla contabilità finanziaria e non da quella nazionale, esprimendo così, il sistema contabile, una necessaria coerenza interna tra i tre momenti della decisione legislativa (oneri e coperture), della gestione del bilancio ed infine della successiva rendicontazione (secondo la scansione stabilita dall’art. 81, quarto comma, Cost.).



[1] Art. 52. Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni. In vigore dal 25 luglio 2021. “1. E’ istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 660 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Il fondo di cui al primo periodo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo. […] 1-ter. A decorrere dall’esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. […] 4. All'onere di cui ai commi 1 e 3, pari a 666,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 77.”.

[2] “La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

[3] La sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità, erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione, va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell’art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell’esercizio” (cfr., ex multis, Corte conti, Sez. Controllo Piemonte, delib. n. 70 /2020/SRCPIE/PRSE; Sez. Controllo Lombardia, delib. n. 208/2017/PRSP del 25 luglio 2017). (c.d. FAL – fondo anticipazione di liquidità; cfr., anche, Corte conti, Sez. Aut., delib. n. 33/2015/QMIG, secondo cui “nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell’armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell’art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell’esercizio”; cfr., anche, Sez. Aut., delib. n. 28/2017/QMIG).

[4] In relazione alla copertura finanziaria del d.l. n. 73 del 2021, prevista dall’art. 77, cfr. Corte conti, SSRR in sede di controllo, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri leggi pubblicate nel quadrimestre maggio – agosto 2021 (articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), delib. n. 18/SSRRCO/RQ/21: “Venendo infine all’art. 77, di copertura complessiva del provvedimento, il comma 8 procede all’usuale quantificazione dei maggiori interessi da corrispondere per il maggior debito: al riguardo, si rinnovano alcune delle osservazioni già svolte per analoghe fattispecie, ossia il fatto che la relazione tecnica non consenta di valutare le ipotesi sottostanti alla quantificazione degli oneri (se non per le dichiarazioni metodologiche del Governo prima riportate per altri provvedimenti). Per il comma 10, che provvede alle compensazioni, con la lettera e) si utilizza il fondo speciale corrente per la copertura di oneri permanenti (il che non appare ispirato a prudenza), mentre per la lettera l), relativa all’utilizzo dell’indebitamento autorizzato, continua a mancare l’indicazione del quantum (ancorché ricavabile per differenza).”.

[5] Gli oneri oggetto di copertura ad opera del comma 4 sono quelli recati dai commi 1 e 3 dello stesso art. 52; ma per effetto del rinvio operato dal comma 1-ter al medesimo comma 1, anche gli oneri sottesi al comma 1-ter sono da ritenere inclusi tra quelli coperti dal citato comma 4 dell’art. 52.

[6] I commi 897 e 898 così recitano: Art. 1 - Comma 897. “Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione. Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito. Art. 1 - Comma 898 “Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito.”.

[7] Semmai potendosene eventualmente desumere un’irragionevolezza della normativa di cui al d.l. n. 73, per disallineamento della previsione censurata in relazione alla disciplina di cui all’art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prospettazione, anche in questo caso, non limpidamente messa a fuoco dalla Sezione rimettente quanto ai parametri costituzionali asseritamente violati.



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