Ordd. nn. 149, 150, 151 e 153 TAR per il Lazio 2 luglio 2026, in G.U. n. 39 - 30 sett. 2026
Modalità di ripianamento dello sforamento del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici con ripartizione, non circostritti ad un preciso arco temporale, a carico delle aziende fornitrici di una quota degli importi (c.d. payback sui dispositivi medici): sussiste violazione de principî di ragionevolezza, proporzionalità, irretroattività, affidamento, della libertà di iniziativa economica privata, nonché della riserva di legge in materia di tributi e prestazioni patrimoniali imposte?
1. Con quattro ordinanze (nn. 149, 150, 151, 153), tutte dello stesso tenore, il TAR per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale del comma 580[1] dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del comma 7[2] dell’articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012, per violazione degli artt. 3, 23, 41 e 117 della Costituzione.
2. Secondo il Giudice rimettente le disposizioni avrebbero delineato un sistema nel suo complesso irragionevole, in quanto incidente sull’attività imprenditoriale attraverso prescrizioni che per la loro sostanziale ripetitività finiscono con l’imporre una prestazione patrimoniale ormai consolidata nel tempo, che si risolve in una misura ordinaria di finanziamento della spesa sanitaria e perdendo la sua vocazione solidaristica. Infatti, la normativa censurata non è contenuta in un arco temporale predeterminato e rende ormai cronica siffatta compartecipazione, determinando conseguentemente un’imposizione strutturale senza limiti di tempo (non ritenendosi ragionevolmente sufficiente a tal riguardo la mera modificazione del tetto di spesa), con violazione dell’articolo 23 Costituzione e dell’art. 3, in quanto detta misura oramai slegata da situazioni meramente contingibili, per l’irragionevolezza e la sproporzionalità del contributo di solidarietà in questione laddove se ne consideri l’incidenza sul sistema di acquisto dei farmaci mediante gare pubbliche e negoziazione del prezzo. Le disposizioni sarebbero anche in contrasto con i principi di uguaglianza, di proporzionalità e di ragionevolezza, quest’ultima intesa anche come congruenza delle previsioni adottate con l’obiettivo perseguito dal legislatore (articolo 3 Costituzione). Potendone altresì conseguire un’irragionevole compressione dell’autonomia contrattuale e della libertà d’iniziativa economica (articolo 41 Costituzione). Inoltre, dette disposizioni sarebbero lesive dei principi in materia di proprietà di cui all’articolo 1, del 1° Protocollo addizionale alla CEDU, che costituisce parametro interposto di legittimità costituzionale in base all’articolo 117, comma 1, della Costituzione. In base alla richiamata norma convenzionale si riconosce un principio generale per cui nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale, facendo salvo il diritto degli Stati di adottare le leggi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende. Pur perseguendosi da parte del legislatore nazionale, come sopra evidenziato, una causa di pubblica utilità, il meccanismo del payback farmaceutico appare mancare dei caratteri della determinabilità e prevedibilità in maniera precisa, oltre che della ragionevolezza e proporzionalità (in base a quanto sin qui evidenziato). La conoscenza ex ante del tetto sulla spesa farmaceutica per acquisti diretti e la pubblicazione da parte dell’Aifa dei dati di monitoraggio sull’andamento della spesa non costituiscono difatti elementi sufficientemente certi e precisi da consentire alle aziende farmaceutiche di conoscere in maniera certa e preventivamente la quota che saranno chiamate a restituire.
3. In materia, il principale precedente è rappresentato dalla sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal medesimo TAR del Lazio, dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per i diritti dell’uomo[3].
4. La questione ora riproposta dal TAR evidenzia, quale elemento di sostanziale novità rispetto alla precedente q.l.c., risolta dalla sentenza n. 140, nel senso che, con le misure legislative in questione, verrebbe ad essere introdotta una misura di payback non “contenuta in un arco temporale predeterminato” rendendo “cronica siffatta compartecipazione” [e] “determinando conseguentemente un’imposizione strutturale senza limiti di tempo (non ritenendosi ragionevolmente sufficiente a tal riguardo la mera modificazione del tetto di spesa)”.
5. Per i profili che qui interessano, si evidenzia che la Corte, nella ricordata sentenza n. 140, ha ricordato che, con riferimento a materia analoga, di avere affermato la conformità a Costituzione di un intervento legislativo sopravvenuto che si mantenga nell’ambito di un accorto bilanciamento, secondo modalità non implausibili, delle varie e contrapposte esigenze che vengono in rilievo, quali «l’autonomia contrattuale della parte pubblica e della parte privata, l’esigenza di continuità dei servizi sanitari e la salvaguardia degli interessi finanziari del coordinamento della finanza pubblica sottesi alla manovra di riduzione della spesa» (sentenza n. 169 del 2017).
6. Si tratta di profili dirimenti, in particolare quello concernente la “salvaguardia degli interessi finanziari del coordinamento della finanza pubblica sottesi alla manovra di riduzione della spesa”, che il TAR, anche nelle citate ordinanze ha omesso di prendere in considerazione, non solo in diritto, per quanto la Corte costituzionale ne avesse rappresentato la sicura incidenza sul piano dei bilanciamento degli interessi operato dal legislatore ma neppure in fatto, non risultando indicati gli oneri che dall’eventuale accoglimento della questione dovrebbero riverberarsi sulla finanza pubblica[4], elemento di sicura significatività che la Presidenza del Consiglio dei ministri, a difesa della misura legislativa oggetto di scrutinio, non mancherà di rappresentare, anche se un’analisi della Relazione tecnica, da parte del rimettente, dei provvedimenti legislativi in cui le disposizioni denunciate sono inserite sarebbe stata idonea ad offrire elementi di valutazione allo scopo di operare più approfondite analisi sul bilanciamento degli interessi effettuato dal legislatore.
7. La mancata valutazione di detti elementi di ordine finanziario, indubbiamente, costituisce un vulnus motivazionale dell’ordinanza di rimessione, tanto più che la stessa Corte costituzionale aveva “maieuticamente” suggerito che, con riferimento a misure legislative di complessa strutturazione e involgenti plurimi interessi costituzionali, uno scrutinio ad opera dello stesso rimettente del bilanciamento operato; sennonché, nel caso all’esame, proprio i riflessi finanziari delle disposizioni introdotte dal legislatore risulta completamente omesso. Peraltro, il profilo del carattere “strutturale” anziché temporaneo (limitato al solo quadriennio per gli anni 2015-2018) della misura non ha formato puntuale oggetto di considerazione da parte della Corte costituzionale, con la sentenza n. 140 del 2024[5].
8. In sintesi, dunque, senza entrare nel merito delle varie doglianze, per ciascuna delle quali comunque emergono perplessità tenuto conto delle argomentazioni esposte, va rilevato che il rimettente sembra semplicemente non considerare - ferma la discrezionalità del legislatore di adottare le modalità più opportune - la ratio primigenia delle norme impugnate, che consiste solo nel prevedere meccanismi normativi di contenimento dell’incremento della spesa sanitaria, sì da renderne compatibile l’andamento con gli equilibri di finanza pubblica, al fine di rispettare gli impegni assunti dal nostro Paese con la Commissione europea in vista dell’operare del meccanismo di cui al Patto di stabilità e crescita. Peraltro, per pervenire a questa constatazione sarebbe stato sufficiente tener conto - il che non sembra essere stato effettuato - degli atti preparatori in riferimento alle varie leggi contenenti le norme oggetto di impugnazione ed in particolare sia la relazione tecnica dei corrispondenti disegni di legge parlamentari sia il relativo allegato che, ai sensi della legge di contabilità n. 196 del 2009, s.m.i., riepiloga gli effetti di impatto dei singoli articoli e commi sui vari saldi di finanza pubblica.
È semplicemente questo l’alveo entro cui si collocano le varie norme impugnate, una sorta di prius che funge da filo d’Arianna per collegare ed interpretare il senso delle varie disposizioni di cui si tratta. Ciò non esclude certo per un verso che, ovviamente, si possa essere in presenza di profili di dubbia coerenza costituzionale per alcune di esse, ma per altro verso che difficilmente si possa sfuggire al fatto che il rimettente ben sarebbe stato chiamato, nell’assumere le proprie determinazioni, ad individuare un equilibrio tra eventuali aspetti critici di ogni singola norma e la motivazione di fondo di tutte le disposizioni in essere nella legge di bilancio, che - si ripete - è quella di adeguare l’ordinamento giuridico interno, nei suoi effetti sulla finanza pubblica, alle complessive prescrizioni in tal senso dell’ordinamento unionale. Il tutto non senza copertura costituzionale, come attestano in primis l’art. 97, primo comma, Cost., nonché altre disposizioni, come l’art. 117, primo comma, Cost., per esempio, norme che neanche vengono citate nei vari ricorsi.
[1] “580. Le aziende farmaceutiche titolari di AIC ripianano il 50 per cento dell'eventuale superamento di ogni tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, come determinato dal consiglio di amministrazione dell'AIFA. Il ripiano è effettuato da ciascuna azienda farmaceutica, in conformità alla determinazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA, in maniera distinta per gli acquisti diretti di gas medicinali rispetto agli altri acquisti diretti e in proporzione alla rispettiva quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica, determinata ai sensi dei commi 578 e 579. Il restante 50 per cento del superamento dei predetti tetti a livello nazionale è a carico delle sole regioni e province autonome nelle quali è superato il relativo tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi superamenti. L'AIFA determina, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma al 50 per cento secondo il criterio pro capite e al 50 per cento variabile in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di spesa, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i termini, le condizioni e le modalità per la redistribuzione delle quote variabili di ripiano spettanti ad ogni regione e provincia autonoma, assicurando che dette quote variabili non siano superiori al 70 per cento né inferiori al 30 per cento dello sforamento fatto registrare. Il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di pagamento, le regioni e le province autonome comunicano all'AIFA l'eventuale mancato versamento.”.
[2] 7. A decorrere dall'anno 2013, è posta a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento dell'intero disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.
[3] In particolare, la Corte ritenne il meccanismo del payback non irragionevole né sproporzionato. Non irragionevole poiché pone a carico delle imprese un contributo solidaristico che trova giustificazione nell’esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi medici necessaria alla tutela della salute, soprattutto in una generale situazione economico-finanziaria altamente critica, che non consente ai bilanci dello Stato e delle regioni, finanziate con risorse della collettività, di far fronte in modo esaustivo alle spese richieste. Quanto alla valutazione della proporzionalità del meccanismo in questione, la Corte ha richiamato il proprio precedente, e cioè la sentenza n. 139 del 2024, con la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023, come convertito, istitutivo del sopra menzionato fondo di 1.085 milioni di euro «nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48 per cento della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 […], con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023, come convertito». tal modo, anche le aziende che non hanno rinunciato al contenzioso sono tenute a versare, per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, una somma corrispondente a meno della metà di quella ad esse richiesta con i provvedimenti impugnati nei giudizi a quibus. Si trattava, secondo la Corte, di una riduzione significativa, tale da che rendere l’onere a carico delle imprese, limitatamente al suddetto periodo, non sproporzionato.
[4] Si noti che nella sentenza n. 140 del 2024, la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva evidenziato che il “risparmio” per la finanza pubblica derivante dalla disposizione censurata (relativa al quadriennio 2015-2018) superava un miliardo di euro.
[5] In proposito, la pronuncia si limita a rappresentare, in modo didascalico e dunque senza ulteriori considerazioni in diritto, che la disposizione denunciata opera “limitatamente alle annualità di prelievo che formano oggetto dei procedimenti a quibus”.
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