
L’art. 8 CEDU, sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, non pone sugli Stati contraenti l’obbligo di riconoscere un matrimonio contratto da un minore, e l’art. 12 CEDU, sul diritto a contrarre matrimonio, rimette agli Stati la disciplina matrimoniale. Pertanto, non è in contrasto con la Convenzione il provvedimento di espulsione disposto dalle autorità svizzere nei confronti di uno dei ricorrenti, di nazionalità afgana, nel presupposto che secondo la legge nazionale non potesse riconoscersi come valido il loro matrimonio celebrato all’estero quando uno dei due aveva 14 anni di età.
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