Corte cost., ord. n. 24 del 27 gennaio - 5 marzo 2026 (in G.U. n. 19 - 11 marzo 2026)
Erogazione degli indennizzi per danni da vaccinazioni riconosciuti dalla legge n. 201 del 1992: prestazioni sanitarie o prestazioni assistenziali?
1. Con l’ordinanza n. 24, la Corte affronta una serie di questioni di legittimità costituzionale, sollevata dalla Regione Puglia (reg. ric. n. 11 del 2025), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), e, in particolare, degli artt. 1, commi da 273 a 384 e da 784 a 794; 3, in relazione alla Tabella 2, Missione 2 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali), 14 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e 15 (Politiche previdenziali); 16, in relazione alla Tabella 15, Missione 1 (Tutela della Salute), Programma 1.1 (Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure); e 18.
La Regione Puglia ritiene che le disposizioni della legge di bilancio per il 2025 siano illegittime nella parte in cui non prevedono, in favore delle Regioni, né la restituzione delle risorse dalle stesse anticipate per i risarcimenti dei danni da vaccinazioni obbligatorie o raccomandate, né i trasferimenti relativi al fabbisogno annuale per l’erogazione degli indennizzi per danni da vaccinazioni riconosciuti dalla legge n. 201 del 1992.
2. Il fulcro delle questioni ruota intorno alla qualificabilità di detti indennizzi quali prestazioni sanitarie o di tipo assistenziale, anche ai fini della cd. perimetrazione di cui all’art. 20 d.lgs. n. 118/2011,
Nel primo caso, gli indennizzi (ambito materiale rientrante nell’ambito dei principi fondamentali della materia “tutela della salute” spettanti allo Stato, sent. n. 282/2002, punto 3 del diritto) sarebbero da configurare quale diritti soggetti riconosciuti da una legge statale n. 210 del 1992 e dunque quali LEA (che si distinguono dai LEP disciplina riconducibile bell’ambito della competenza esclsuiva statale, art. 117, secondo comma, lett. m, Cost.), sicché sarebbe comunque onere del legislatore statale di assicurarne le necessarie provviste finanziarie, appostandole nel Fondo sanitario Regionale.
Nel secondo caso, l’intervento di sostegno dello Stato per far fronte alle prestazioni assistenziali (ambito materiale rientrante nella competenza residuale delle Regioni, art. 117, quarto comma, Cost.) non sarebbe “automatico” ma dovrebbe essere assoggettato a criteri oggettivi correlate alle situazioni dei potenziali aventi titolo per superare situazioni di svantaggio e di bisogno; sulla base di tali criteri, lo Stato dovrebbe dimensionare le risorse da traferire alle Regioni (Corte cost., sent. n. 287/2004, punto 10 del diritto).
E’ dunque in gioco l’integrale accollo o meno allo Stato delle risorse finanziarie necessarie a sostenere gli indennizzi, la qual cosa andrebbe ad attenuare anche l’entità del disavanzo sanitario della Regione Puglia da recuperare, laddove gli indennizzi fossero da ascrivere al perimetro sanitario ovvero alla parziale compensazione degli esborsi effettuati o da effettuare da parte della Regione, attenuandone il peso sul bilancio, secondo i criteri di spettanza che dovessero essere stabiliti a favore dei beneficiari, rimanendo in questo caso comunque problematica la legittimazione della Corte costituzionale a determinare in modo diretto detti criteri, non potendosi escludere anche in questo campo un ambito di discrezionalità spettante al legislatore. Ciò fermo rimanendo che, ai fini dei vincoli di cui all’art. 97, primo comma, Cost., le diverse opzioni risultano equipollenti.
3. La lettura dell’ordinanza non consente di avere contezza delle difese del Presidente del Consiglio, atti - com’è noto - non disponibili sul sito della Corte costituzionale, e dunque di apprezzare le controdeduzioni mosse in relazione all’articolato e diffuso ricorso della Regione Puglia.
Tanto premesso, in attesa - comunque - della decisione nel merito, la Corte sembra offrire degli indicatori che sembrerebbero propendere (positivamente, allo stato degli atti) per il non automatismo del pagamento degli indennizzi in questione.
Infatti, l’ordinanza si sofferma nel richiedere tanto al Ministero della salute quanto al Ragioniere generale dello Stato la “ratio e i criteri di quantificazione” dello stanziamento annuale appostato in bilancio (art. 1, comma 821, legge n. 178/2020) per far fronte agli oneri sostenuti dalle Regioni per l’esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge n. 210 del 1992, e successivamente rifinanziato dall’art. 9, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191.
Va, al riguardo, notato che la Corte costituzionale, nell’ordinanza n. 24, non ha ritenuto necessario acquisire elementi di valutazione anche da parte dei Tavoli tecnici di cui al d.m. 12 marzo 2019 “Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria”, preposti a vigilare in ordine alle modalità e ai tempi di gestione del piano di rientro sanitario della Regione Puglia.
4. Occorrerà dunque attendere l’esito del giudizio di merito per comprendere la conclusiva volontà della Corte.
Il giudizio, allo stato, risulta rinviato a nuovo ruolo e sarà celebrato dopo l’esame delle relazioni indicate dalla Corte nell’ordinanza all’esame e dopo le audizioni del Ragioniere generale dello Stato, del Direttore generale della Direzione generale della prevenzione e del Direttore generale della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio, per il Ministero della salute, nonché del Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome richieste.
5. Campeggiano sullo sfondo i gravi oneri di rientro dal debito stabiliti dal nostro Paese in sede unionale: anche su questo versante rimane cruciale una definitiva interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 81, comma terzo, Cost., nel senso che l’obbligo di copertura costituisce valido presidio - a difesa del saldo fissato in sessione (in coerenza con gli obblighi verso l‘UE) - in sede di approvazione della legislazione finanziaria onerosa susseguente alla sessione di bilancio e dunque susseguente alla fissazione dei parametri obiettivo. Ciò andrebbe una volta per tutte chiarito proprio in ragione della non felice formulazione della lettera del nuovo terzo comma in parola a seguito della novella del 2012, la qual non distingue le due fasi, la prima, di fissazione del saldo e, la seconda, di difesa di questo saldo - man mano che si approvano, successivamente alla sua definizione, leggi ordinarie onerose - mediante appunto l’assolvimento dell’obbligo di copertura, che quindi non si può applicare alla prima fase, la quale anzi ne costituisce il presupposto.
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