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FOCUS - Territorio e istituzioni N. 29 - 27/10/2025

 Corte Costituzionale, Ordinanza n. 25/2026, Monito al legislatore per la rimozione dei meccanismi dilatori del pagamento del TFS: una problematica riedizione della tecnica della doppia pronuncia

Corte cost., ord. n. 25 del 10 febbraio - 5 marzo 2026 (in G.U. n. 19 - 11 marzo 2026)

Monito al legislatore per la rimozione dei meccanismi dilatori del pagamento del TFS: una problematica riedizione della tecnica della doppia pronuncia.

1. Con l’ordinanza n. 25 del 2026, la Corte costituzionale ha affrontato la q.l.c., sollevata con tre ordinanze analoghe da tre diversi Tribunali amministrativi riguardanti gli artt. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, osservando che le dilazioni del versamento del trattamento di fine servizio (TFS) ivi previste contrastano con gli artt. 36 Cost.

2. Entrata nel merito, la Corte ha, in premessa, ricordato di aver già segnalato la necessità di rimuovere le disposizioni sul pagamento differito e rateale delle indennità di fine rapporto per le ipotesi in cui i dipendenti pubblici cessino dall’impiego per raggiungimento dei limiti di età e di servizio o per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio (sent. n. 159 del 2019). Successivamente, la sentenza n. 130 del 2023 ha ribadito la contrarietà all’art. 36 Cost. delle dilazioni imposte dalle stesse norme ora in scrutinio, sul presupposto che la garanzia costituzionale della giusta retribuzione, anche differita, si sostanzia non solo nella congruità dell’emolumento, ma anche nella tempestività della sua corresponsione.

In definitiva, la sentenza n. 130 del 2023, pur avendo rilevato il contrasto con i parametri evocati, non è pervenuta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, ma ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni sollevate, indicando però, quale rimedio alla riscontrata violazione, una riforma legislativa che, partendo dai trattamenti di importo più modesto, coinvolga successivamente e con gradualità tutti gli altri, rimettendo alla discrezionalità  del legislatore il quomodo dell’intervento a tal fine necessario (sentenze n. 46 del 2025, n. 71 del 2023, n. 22 del 2022 e n. 120 del 2021), anche in ragione del «rilevante impatto in termini di provvista di cassa che il superamento del differimento in oggetto [...] comporta», rimarcando, al contempo, la improcrastinabilità della reductio ad legitimitatem.

3. Con l’ordinanza in questione, la Corte ha ritenuto che le modifiche introdotte dalle riforme medio tempore intervenute non abbiano avviato in modo sostanziale quel processo di graduale, ma completa, eliminazione dei termini per il riconoscimento delle spettanze di fine servizio sollecitato dalla Corte.

Per questa ragione la Corte ha ulteriormente inteso pressare il legislatore verso la eliminazione dei meccanismi dilatori attraverso un più deciso e profondo intervento allo scopo di contemperare la indifferibile necessità di un intervento legislativo al fine della reductio ad legitimitatem con l’esigenza di pianificare la distribuzione temporale dell’incremento del fabbisogno di cassa ad essa correlato.

4. La tipologia di pronuncia ora adottata dalla Corte si discosta da quella “monito” adottata con la citata sentenza n. 130 del 2023, configurando una soluzione interlocutoria, di “messa in mora” del legislatore e cioè con un rinvio a data fissa (un anno circa dalla pronuncia) della trattazione delle questioni sottoposte in uno  «spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale» (cfr. ordinanza n. 207 del 2018).

Pare dunque evidente la finalità della Corte di sollecitare l’atteso disegno riformatore inteso a meglio bilanciare l’interesse costituzionale ad un più congruo rispetto del valore costituzionale presidiato dall’art. 36 Cost. con le rilevanti ricadute finanziarie dell’intervento atteso.

5. La tecnica adottata dalla Corte va inquadrata nell’ambito della nuova tipologia di doppia pronuncia, caratterizzata dal fatto che la prima decisione (nella specie, l’ordinanza all’esame) non è più una mera sentenza di rigetto con monito, ma (appunto) un’ordinanza in cui la Corte, nel dichiarare la incompatibilità tra una disposizione legislativa e i principi costituzionali, assegna al legislatore un termine entro cui rimuovere il vulnus individuato (ordinanze n. 97 del 202, n. 132 del 2020, n. 207 del 2018).

In casi analoghi di inerzia da parte del legislatore, seguirebbe una pronuncia manipolativa volta a colmare il vuoto di tutela costituzionale individuato nella ordinanza di incompatibilità.

Nel merito, l’adozione di una simile misura pare nella specie problematica in considerazione dell’ingente impatto sulla tenuta del principio dell’equilibrio dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e della sostenibilità del debito pubblico (art. 97, primo comma, Cost.) che una drastica rimozione dei meccanismi dilatori del pagamento del TFS potrebbe comportare, anche in relazione alla maggiore cogenza e rigidità delle regole unionali (nuova Governance europea) introdotte nell’aprile 2024, che incentrano sulla spesa pubblica la variabile di controllo (unica) del rispetto delle regole medesime.

Dal punto di vista delle procedure, appare altresì di pari problematicità il modus operandi della Corte, cui sembrerebbe preclusa la scelta di modalità di intervento (tali da modificarsi, peraltro, nel corso del tempo), essendo la materia regolata dalla legge n. 87 dell’11 marzo 1953.  

 



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