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FOCUS - Territorio e istituzioni N. 29 - 27/10/2025

 Ricorso n. 3 della Regione Puglia (in G.U. n. 19 - 11 marzo 2026)-Violazione delle prerogative regionali per inottemperanza del legislatore statale nella definizione dei LEP e del correlato obbligo di copertura finanziaria

Ricorso n. 3 della Regione Puglia (in G.U. n. 19 - 11 marzo 2026)

Violazione delle prerogative regionali per inottemperanza del legislatore statale nella definizione dei LEP e del correlato obbligo di copertura finanziaria.

1. Con il ricorso n. 3, la Regione Puglia chiede, in relazioni agli artt. 2, 3, 5, 81, 97, 114, 117, 118, 119, 120,oltre che di molteplici norme interposte, la declaratoria di illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»: art. 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato), commi da 706 a 711, disciplinanti la definizione del livello essenziale di prestazione (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, il relativo contenuto, le modalità operative, la fase transitoria ed il relativo finanziamento, nelle parti in cui: viene istituito il suddetto LEP senza una propedeutica istruttoria e/o intesa con le regioni e/o, quantomeno, il parere delle stesse, volta anche a verificare gli impatti di spesa e la capacità dei suddetti enti territoriali di sostenerne il peso economico; nulla viene disposto per la integrale copertura finanziaria dell’istituito LEP a carico dello Stato o, comunque, nulla viene disposto per l’adeguato e congruo finanziamento a carico dello Stato del suddetto livello di assistenza in modo da garantire il regolare esercizio dello stesso a decorrere dal 2028; viene assegnato un fondo insufficiente per la fase transitoria relativa agli anni 2026-2027, senza tener conto degli effettivi costi del servizio e delle ore mediamente assegnate in base ai PEI, anche in considerazione della caratterizzazione di tale funzione quale diritto incomprimibile e strumentale al diritto all’istruzione in favore degli aventi diritto; art. 3 (Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative) e annessa Tabella 2, con particolare riferimento alla Missione «14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)», Programma 14.1 «Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio» (24.5), Azione «Politiche per la famiglia e le disabilità» in cui viene collocato lo stanziamento — insufficiente ed inadeguato — relativo al «Fondo speciale per l’inclusione delle persone con disabilità» (da trasferirsi alla Presidenza del Consiglio dei ministri, cap. 1431).

2. L’impostazione del ricorso è analoga al precedente n. 11 del 2025, in relazione al quale la Corte si è appena pronunciata con l’ordinanza n. 24, anch’essa oggetto di osservazioni nella presente Rubrica.

Del precedente ricorso quello all’esame ha in comune tanto la ponderosità e la suggestione delle prospettazioni quanto la problematicità di inquadramento delle questioni che si rivelano ancora più sfuggenti di quelle oggetto del citato ricorso n. 11, esponendo, così, la Regione ad una possibile pronuncia di inammissibilità.

3. Nella sostanza, secondo la Regione le norme censurate risultano lesive dei numerosi parametri sopra ricordati nella parte in cui non prevedono alcuna propedeutica attività istruttoria circa l’effettiva capacità finanziaria delle Regioni finalizzata alla sostenibilità dell’esercizio della funzione elevata a LEP, de facto ingessando la loro capacità di spesa nonché caricandole di un onere che, peraltro, deve essere finanziato dallo Stato.

Il ricorso muove dalla premessa della perdurante inattuazione: a) del federalismo costituzionale che implicava l’attribuzione alle Regione di una piena autonomia anche in entrata; b) del d.lgs. n. 112 del 1998, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; c) della competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.), nella definizione dei LEP.

Nell’attuale situazione ordinamentale di incompiuta definizione del quadro normativo sopra ricordato, la Regione si duole pertanto del permanere del ricorso dello Stato al criterio della spesa storica per far fronte alla sostenibilità dei LEP. Nella perdurante inerzia del legislatore statale, in sostanza, la Regione chiede l’intervento correttivo della Corte costituzionale rappresentando che il dimensionamento dei Fondi statali: 1) Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, di cui all’art. 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; 2) Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi, di cui all’art. 1, comma 496, lettera a) , della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non sarebbe stato preceduto da un’istruttoria adeguata circa la sostenibilità delle prestazioni LEP da parte degli enti territoriali.

La Regione Puglia ritiene che le disposizioni della legge di bilancio per il 2025 siano illegittime nella parte in cui non prevedono, in favore delle Regioni, né la restituzione delle risorse dalle stesse anticipate per i risarcimenti dei danni da vaccinazioni obbligatorie o raccomandate, né i trasferimenti relativi al fabbisogno annuale per l’erogazione degli indennizzi per danni da vaccinazioni riconosciuti dalla legge n. 201 del 1992.

4. La costruzione della questione, per come impostata, sembra presentare più doglianze di tono politico che di carattere strettamente giuridico. Difatti, al centro della doglianza della Regione Puglia si pone l’asserita inerzia del legislatore che ormai si protrae da circa venticinque anni.

Ma non c’è chi non veda che il ricorso regionale pone a critica non tanto le norme vigenti, ma quelle che il Parlamento nazionale nella propria discrezionalità avrebbe dovuto adottare, ma che in parte non ha adottato per evidenti problemi di finanza pubblica.

Il ricorso alla Corte sembra, dunque, più un’istanza di ottemperanza rivolta al Legislatore che una doglianza di stretta costituzionalità, tra l’altro non controbilanciando neanche parzialmente le proprie argomentazioni con considerazioni relative alle esigenze di finanza pubblica.

Infatti, va qui evidenziato che in materia rimane ferma la discrezionalità politica del Legislatore nella determinazione – secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità – dei livelli essenziali (Corte cost. n. 167/2018, punto 9.3.2. del diritto), tanto più che la materia impone gravi valutazioni circa il reperimento, a compensazione, delle necessarie risorse finanziarie degli oneri sottesi alla non ancora intervenuta fissazione dei LEP sul piano nazionale.



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