Ordinanza n. 46 della Corte d’appello di Roma — Sezione prima civile, in GU, prima serie speciale, Corte costituzionale, n. 12 del 25 marzo 2026.
Le Camere di commercio, che fanno parte del terzo sottosettore delle pubbliche amministrazioni, sono tenute a concorrere all’obiettivo del contenimento della spesa pubblica (art. 97, primo comma, Cost.)?
1. Con l’ordinanza n. 46, la Corte d’appello di Roma — Sezione prima civile, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle seguenti elle norme di seguito indicate: Art. 1, comma 594, legge n. 160/2019; art. 50, comma 4, decreto-legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014; art. 18, comma 6, legge n. 580/1993; art. 1, comma 126, legge n. 662/1996; art. 1, commi 9, 10, 48 e 58, legge n. 266/2005; art. 2, commi da 618 a 623, legge n. 244/2007.
2. Ad avviso della Corte d’appello rimettente, la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla Camera di commercio appellante sarebbe non manifestamente infondata per i seguenti motivi:
a) le Camere di commercio - enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali -, sotto il profilo contabile hanno autonomia finanziaria (art. 18, legge n. 580/1993), non potendo le Camere di commercio finanziarsi con entrate e contributi derivanti da leggi statali, leggi regionali e convenzioni e dovendo gli atti gestori che comportino conseguenze economico-finanziarie essere «corredati — da parte dei loro organi decidenti — dalla verifica in ordine alle relative coperture, con la specificazione, per la spesa e per le eventuali minori entrate, degli oneri annuali e pluriennali al fine di mantenere un costante equilibrio nei saldi di competenza e di cassa nonché di fronteggiare gli eventuali scostamenti in modo tempestivo prima che il loro accumulo possa produrre deficit significativi e non riparabili con le proprie risorse»; b) la sostanziale invarianza delle fonti di approvvigionamento del sistema camerale renderebbe ancora attuali le considerazioni espresse poco più di tre anni orsono dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 210/2022 che hanno condotto alla declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che imponevano agli enti camerali il riversamento dei risparmi di spesa conseguiti al bilancio dello Stato sino all’anno 2019; c) la sottrazione delle somme versate dalle imprese sarebbe irragionevole in quanto dette somme potrebbero essere destinate alla missione istituzionale delle Camere di commercio e nello specifico alla prestazione di servizi in favore delle medesime imprese e che vengono invece devolute all’indifferenziata spesa corrente dello Stato; d) sarebbe anche violato il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, in quanto l’imposizione dell’obbligo di riversamento dei risparmi di spesa, oltre a mettere a repentaglio l’esigenza dell’equilibrio del bilancio, imprescindibile anche per gli enti camerali, sottrae ai naturali destinatari (le imprese) gli eventuali miglioramenti in termini di maggiore efficienza della gestione, senza neppure il previo accertamento dell’esistenza di tale miglioramento; e) sarebbe altresì violato il principio dell’autarchia funzionale delle Camere di commercio, inteso nel senso dell’autosufficienza delle risorse per assicurare l’adempimento delle funzioni istituzionali di detti enti.
Secondo la Corte rimettente, l’imposizione ad enti dotati di autonomia finanziaria, partecipi del conto economico consolidato, non solo di tagli di spesa ma dell’obbligo di riversamento del risparmio conseguito al bilancio dello Stato vanificherebbe lo sforzo sostenuto dalle Camere di commercio nel conseguire tali risparmi, lasciando per di più invariato il saldo complessivo della spesa consolidata: il principio di autarchia e di autonomia funzionale degli enti camerali sarebbe sacrificato a fronte di un correlativo esiguo beneficio conseguito dall’erario.
La Corte aggiunge che «se, in astratto, non può essere disconosciuta la possibilità per lo Stato di disporre, in un particolare momento di crisi economica, un prelievo eccezionale anche nei confronti degli enti che — come la CNPADC (n.d.r. Cassa nazionale di previdenza e assistenza per i dottori commercialisti) — sostanzialmente si autofinanziano attraverso i contributi dei propri iscritti, non è invece conforme a Costituzione articolare la norma nel senso di un prelievo strutturale e continuativo nei riguardi di un ente caratterizzato da funzioni previdenziali ed assistenziali sottoposte al rigido principio dell’equilibrio tra risorse versate dagli iscritti e prestazioni rese» (Corte costituzionale n. 7/2017). Del resto, a più riprese, la giurisprudenza costituzionale ha codificato le condizioni di legittimità delle misure di contenimento della spesa pubblica, statuendo che l’irragionevolezza di tali misure può essere esclusa solo se le decurtazioni previste sono imposte da esigenze straordinarie di contenimento della spesa pubblica, risultano consentanee allo scopo prefissato e presentano un’efficacia temporale limitata e circoscritta (v. Corte costituzionale n. 245/1997, n. 299/1999, n. 223/2012 e n. 310/2013).
3. Nel merito, da rilevare è che l’ordinanza omette di considerare che la normativa oggetto del dubbio di non conformità costituzionale va inquadrata nel vigente quadro costituzionale ed eurounitario configurato dall’art. 97, primo comma, Cost., secondo cui anche gli enti quali le Camere di commercio fanno parte delle “pubbliche amministrazioni”, come definite dall’art.1, comma 2, della legge n. 196 del 2009[1] in base al regolamento UE n. 549/2013.
In particolare, il Giudice riemettente non affronta la ragione per la quale le Camere di commercio, che pure fanno parte del terzo sottosettore, debbono essere legittimamente chiamate a concorrere ad assicurare l’obiettivo dell’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni (art. 97, primo comma, Cost.), pur facendo parte del citato conto consolidato.
Il rimettente non si confronta, dunque, con la disciplina unionale, introiettata dall’art. 97, primo comma, Cost., che estende a tutti gli enti che compongono le pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 1, lett. a, l. n. 243/2012) la “responsabilità finanziaria” (Corte cost. sent. n. 195/2024) di concorrere alla tenuta dell’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, responsabilità ora rafforzata con il nuovo Patto di stabilità definito nell’aprile del 2024 che impone, anche a livello di Legge fondamentale, rigidi vincoli in termini di saldi di finanza pubblica e di spesa in vista della tendenziale riduzione del rapporto debito/Pil, presidio e baluardo per il non peggioramento del saldo approvato con la legge di bilancio e coerente con i suddetti obblighi nei confronti della UE.
In definitiva, dal ricorso emerge come la cultura giurisdizionale del nostro Paese, a tutti i livelli, non sembri ancora avere del tutto accolto il principio della preminenza nel nostro ordinamento da parte del vincolo europeo così come riflesso nel predetto art. 97, primo comma, Cost., in quanto rinvio mobile alla normativa unionale in tema di finanze pubbliche. Il risultato è quello per cui spesso si manifesta una linea interpretativa favorevole ad accogliere doglianze microsettoriali di frequente di carattere corporativo, senza inquadrare, come prima rilevato, le singole fattispecie nell’alveo unitario del predetto vincolo finanziario di matrice europea.
[1] “2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre.”.
27/10/2025
19/09/2025
07/03/2025
01/08/2022
02/04/2021