1. Con la sentenza n. 56 del 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 1, lettera a)[1], della legge della Regione Liguria 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale).
2. La questione è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 32, 81, 97, primo comma, 117, commi secondo, lettere e) e m), e terzo, nonché all’art. 119, primo comma, Cost., dalla Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, nel procedimento di impugnazione della decisione di parificazione del rendiconto della Regione Liguria per l’esercizio finanziario 2023, adottata dalla sezione di controllo per la stessa Regione.
3. La questione (con assorbimento delle restanti) è stata accolta in riferimento al parametro di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta sul perimetro sanitario di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011.
Secondo la Corte, il richiamato art. 20 non solo stabilisce regole finalizzate ad assicurare la perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio sanitario regionale, anche nell’ottica di coordinamento degli obiettivi di finanza pubblica, ma fissa altresì «condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni (sentenza n. 197 del 2019)» (sentenza n. 4 del 2026).
4. Per quanto la soluzione cui la Corte perviene può ritenersi in sostanza condivisibile, permangono dubbi motivazionali già rappresentati, in questa Rubrica, in relazione al precedente costituito dalla sentenza n. 4 del 2026 (che, a sua volta fa richiamo alla sentenza n. 1 del 2024).
4.1. Invero, la vasta produzione della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di LEA risulta per il passato correlata a norme di coordinamento finanziario, come, ad esempio, nelle sentenze n. 132/2016 e (punto 8 del diritto), n. 132/2021 (punto 2.3.1. del diritto), n. 134/2023 (punti 4.2., 5.1. e 6 del diritto), che fanno esplicito rinvio alla disciplina di cui al d.lgs. n. 502 del 1992 in tema di “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” oltre che nelle sentenze n. 62/2020 (punto 4.2.1. del diritto), n. 36/2021 (punto 5.3. del diritto), n. 130/2020 (punti 3 ss. del diritto), n. 166/2020 (punto 3 del diritto), nella quali la Corte costituzionale, nell’individuazione dei LEA fa richiamo del d.P.C.m. 12 gennaio 2017 che definisce i nuovi LEA e sostituisce integralmente il d.P.C.m. 29 novembre 2001.
4.2. Talché, maggiore precisione motivazionale, anche in ossequio alla risalente statuizione formulata dalla Corte circa il carattere servente della disciplina armonizzata rispetto a quella di coordinamento finanziario (Corte cost., sentt. n. 190/2022 e n. 184/2016), suggerirebbe di distinguere tra il prospetto contabile di cui all’art. 20 citato del d.lgs. n. 118, che impone per trasparenza, di dare «separata evidenza» delle grandezze ivi tipizzate, la prima delle quali, nella sezione A) «[e]ntrate» (lettera a), indica il «finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante» dalle richiamate fonti di programmazione, cui corrisponde, alla lettera a) della sezione B) «[s]pesa», la «spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA [...]», e la disciplina propriamente di coordinamento finanziario che definisce i LEA, contenuta nel d.lgs. n. 502 del 1992 e nel d.P.C.m. 12 gennaio 2017.
4.3. In conclusione, la Corte mantiene ferma la propria linea argomentativa (risalente alla sentenza n. 1 del 2024, con l’impiego di una modalità più sintetica rispetto a quella di cui la Corte ha fatto impiego in casi assimilabili, come prima richiamato al punto 4.1.), comunque, nel condivisibile intento di proteggere la corretta imputazione delle risorse riconducibili al comparto “sanitario”, delimitate dal prospetto contabile di cui all’art. 20 di cui al citato d.lgs. n. 118.
La ratio decidendi della pronuncia viene però affidata ad una ricostruzione eccessivamente esile del parametro che si assume vulnerato; si fa, infatti, ricorso ad una formulazione in cui il parametro principale, il coordinamento “finanziario” (art. 117, terzo comma, Cost.), viene sottinteso o dato per scontato. Ma tale modalità di espressione, intesa a semplificare il ragionamento, forse data anche la ripetitività della fattispecie sottostante, può trovare utile giustificazione per rendere la frase più concisa e diretta, il che può trovare minore giustificazione però nel caso di un provvedimento reso in forma giurisdizionale, in cui ciascun passaggio logico dovrebbe essere ispirato ad un chiaro riscontro e individuazione; tanto più, appunto, che il coordinamento finanziario, ancorché afferente alla competenza concorrente tra Stato e Regioni, per i vincoli complessivi di cui all’art. 97, primo comma, Cost., precede logicamente l’armonizzazione dei bilanci pubblici, che formalmente però risulta parametro afferente alla competenza esclusiva dello Stato e che, per il richiamato motivo, svolge però funzione servente del primo.
[1] La disposizione censurata stabilisce che «[a]l finanziamento delle attività dell’ARPAL di cui alla presente legge si provvede mediante […] finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente».
27/10/2025
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