Sentenza del 23 giugno – 24 luglio 2026, n. 148, in G.U. n. 30 del 29 luglio 2026
È legittima la previsione di gratuità delle prestazioni e dei trattamenti previsti dalla legge regionale per la Regione Sardegna nell'ambito del percorso terapeutico-assistenziale del suicidio medicalmente assistito.
1. Con la sentenza n. 148 del 2026, la Corte costituzionale si è pronunciata in ordine agli artt. 1, 2, 3, 4, 6 e 7 della legge della Regione autonoma Sardegna 18 settembre 2025, n. 26 (Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019).
Per la soluzione nel merito, la Corte ha fatto ampio rinvio alla propria sentenza n. 204 del 2025, con la quale essa ha scrutinato la legittimità costituzionale della legge reg. Toscana n. 16 del 2025, rispondendo a censure statali sostanzialmente analoghe.
2. Per il profilo che qui interessa, quello dei riflessi finanziari della legge regionale, si svolgono di seguito sintetiche osservazioni.
3. Tra le molteplici questioni sollevate con il ricorso dello Stato e decise dalla Corte, il Governo eccepiva il difetto di copertura finanziaria (art. 7) degli oneri connessi alla gratuità delle prestazioni e dei trattamenti dalla stessa previsti (art. 6).
La soluzione data dalla Corte è stata nel senso dell’infondatezza della questione[1], in quanto: “[l]a scelta di stabilire la gratuità delle prestazioni e dei trattamenti effettuati «nell’ambito del percorso terapeutico-assistenziale del suicidio medicalmente assistito» non appare, all’evidenza, in contrasto con alcuno dei parametri richiamati dal ricorso statale (punto 14 del diritto)”. “Quanto all’art. 7 - ha proseguito la Corte – “va rilevato che esso è norma finanziaria meramente accessoria rispetto alla precedente, stabilendo la copertura finanziaria degli oneri derivanti in particolare dall’attuazione dell’art. 5 della legge regionale impugnata. Anche in questo caso non si configura contrasto con i parametri evocati dal ricorrente.” (punto 15 del diritto).
3. L’esegesi dello stringato passaggio motivazionale non è agevole.
3.1. In primo luogo, in quanto il riferimento - operato nella sentenza - all’art. 5 della legge regionale non sembra pertinente, poiché il ricorso governativo non aveva rappresentato la q.l.c. della norma in termini di combinato disposto tra l’art. 5 (Modalità di attuazione) e l’art. 7 (Copertura finanziaria) della legge regionale[2].
3.2. In secondo luogo, rimane oscura la tautologica motivazione circa l’infondatezza della q.l.c. in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 6 e 7 della legge, in quanto “[l]a scelta di stabilire la gratuità delle prestazioni e dei trattamenti effettuati «nell’ambito del percorso terapeutico-assistenziale del suicidio medicalmente assistito» non appare, all’evidenza, in contrasto con alcuno dei parametri richiamati dal ricorso statale.”.
4. A tale ultimo riguardo, non può non rilevarsi che il rimettente ha omesso di evocare in modo esplicito il parametro costituzionale posto a salvaguardia della copertura delle leggi finanziarie onerose, e cioè l’art. 81, terzo comma, Cost.
E tuttavia non può dirsi non sufficientemente individuabile detto ultimo parametro (rappresentato, come si è visto, dall’art. 81, terzo comma, Cost.) stante la norma oggetto del dubbio di legittimità costituzionale da individuare nel combinato disposto costituito (come si è visto) dall’art. 6 (Gratuità delle prestazioni) e dall’art. 7 (Copertura finanziaria) della legge regionale[3]; ciononostante, la Corte si è limitata a dichiarare la non fondatezza della questione in relazione al solo parametro costituito dall’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. e non anche in relazione all’art. 81, terzo comma, Cost.
5. Al riguardo, occorre precisare che, di regola, la mancata individuazione del parametro rende inammissibile la questione, poiché i termini della questione medesima ed i parametri in base ai quali si compie la verifica di costituzionalità non possono essere altri che quelli indicati dal giudice rimettente[4].
Peraltro, la richiesta da parte della Corte di “sufficiente determinazione del parametro” non sempre si è appalesata così cogente; si fa riferimento ai casi in cui la Corte ha ritenuto sufficienti gli elementi contenuti dell’ordinanza di rimessione per individuare il parametro, come ad es. quando essa ha sostenuto: “benché l’ordinanza di rimessione ometta la indicazione espressa del parametro, la censura di disparità di trattamento appare riconducibile all’art. 3 della Costituzione, parametro dunque implicitamente ricavabile dalla motivazione dell’ordinanza medesima” (Corte cost., ord. n. 53 del 2002; in termini, sent. n. 189 del 2007).
Depone in tal senso anche quella giurisprudenza della stessa Corte costituzionale secondo cui quando il parametro è individuato inesattamente, ma i termini della questione le risultino sufficientemente chiari, la Corte stessa considera l’inesattezza frutto di errore materiale, con la conseguenza che essa stessa provvede senz’altro alla rettifica (Corte cost., ordd. nn. 5 del 1998, 476 del 1994, 429 del 2002, 211 del 2004); la Corte medesima ha anche affermato che “[l]’oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle sole norme e parametri indicati, pur implicitamente, nell’ordinanza di rimessione” (Corte cost., sent. n. 211 del 2014, punto 2 del diritto)[5].
D’altro canto, detti orientamenti appaiono suffragati da autorevole e risalente dottrina[6], secondo cui, anche se non formalmente menzionata, una certa norma costituzionale può dirsi invocata, assumendo parametro del giudizio laddove nell’ordinanza siano rinvenibili plausibili elementi per ritenere, “implicitamente e secondo logica”, che a quel parametro il rimettente intendesse fare riferimento.
6. Pur a fronte dell’evidente imprecisione del rimettente, più che altro di carattere formale per la mancata, esplicita evocazione della norma costituzionale sulla copertura, la pronuncia di non fondatezza si rivela, essa stessa, non del tutto perspicua.
Infatti, come già rilevato, il parametro richiamato poteva, anche se per implicito (non essendo stato, esso - come si è visto - direttamente evocato nel ricorso), essere individuato nell’art. 81, terzo comma, Cost.
Il mancato, espresso vaglio della sottesa questione di difetto di copertura, agevolmente ricavabile comunque secondo logica, rende dunque poco solida e comunque insufficiente la motivazione di non fondatezza della questione.
La decisione di non fondatezza della questione circa la (comunque) censurata “gratuità” delle prestazioni e dei trattamenti previsti dalla legge regionale per la Regione Sardegna nell'ambito del percorso terapeutico-assistenziale del suicidio medicalmente assistito - affidata alla citata, concisa parte motiva della sentenza - rimane pertanto incompiuta quanto al percorso logico in essa rassegnato, che avrebbe dovuto assurgere infatti ad autonomo rilievo, con ciò pervenendo ad una possibile conclusione di fondatezza del ricorso, per gli aspetti finanziari; difatti, anzitutto la gratuità di una prestazione non comporta ex se la mancanza di un costo per l’organizzazione sanitaria, donde l’incongruità della norma di copertura che predica neutralità finanziaria (art. 7, comma 4, della legge Sardegna) circa l’impatto della disposizione in questione (art. 6 l. Sardegna), salva una dimostrazione della relativa sostenibilità, che però manca nella fattispecie; in secondo luogo, il costo di dette prestazioni non può essere ritenuto, ancorché di valore presumibilmente del tutto modesto, compensato dalle risorse del SSR (ancorché, in tesi, rientranti nei LEP nazionali).
Va ricordato, infatti, che, in linea di principio, le quantificazioni del SSN dovrebbero tener conto delle prestazioni almeno obbligatorie, per cui ogni incremento su questo secondo versante comporta un aumento delle risorse da mettere a disposizione.
7. Gli è in definitiva che, anche nella fattispecie e con tutte le aporie metodologiche prima accennate, rimane, nell’attività giurisprudenziale della Corte, un approccio legato alla centralità delle questioni di competenza legate al profilo di cui all’art. 117 Cost., a detrimento di quello attinente agli aspetti di impatto sulle pubbliche finanze.
[1] “5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della intera legge reg. Sardegna n. 26 del 2025, nonché degli artt. 6 e 7 della legge reg. Sardegna n. 26 del 2025, promosse, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;”
[2] In ogni caso, in relazione all’art. 5, si sarebbe quanto meno potuto (più chiaramente) fare impiego del meccanismo dell’assorbimento, visto che la citata disposizione di cui all’art. 5 della legge regionale è stata dichiarata incostituzionale.
[3] Si veda, in sede di delimitazione del thema decidendum, il seguente brano della sentenza: “Per le considerazioni svolte, l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. sarebbe violato sia dalla legge reg. Sardegna n. 26 del 2025, nel suo complesso, sia dagli artt. 2, 6 e 7, singolarmente considerati, disciplinando, il primo, i requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, e, gli altri due, in combinato disposto tra loro, la gratuità delle prestazioni e la copertura degli oneri per l’attuazione delle stesse” (punto 1.3. del fatto, ultimo periodo).
[4] Cfr. ad es. C. Pinelli, L’individuazione dei parametri costituzionali ed il controllo sulla non manifesta infondatezza della questione, in riv. Diritto penale contemporaneo, 2016.
[5] G. Amoroso, G. Parodi, Il giudizio costituzionale, Milano, 2020, par. 3.1., p. 171.
[6] V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, vol. II, L’orientamento costituzionale italiano, Padova, 1976, p. 342.
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