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FOCUS - Territorio e istituzioni N. 22 - 05/08/2026

 Ricorso del Presidente del Consiglio per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 agosto 2026

N. 16 – Ricorso 04/08/2026 del Presidente del Consiglio dei ministri in G.U. 1^ spec. n. 36 del 9/09/2026

Q.l.c. sulla legittimazione del legislatore regionale a disciplinare ambiti materiali quali: a) la delimitazione delle spese poste a carico del FSR; b) i criteri di determinazione delle quote pensionistiche.

1. Con ricorso n. 16 del 4 agosto 2026, il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questione di legittimità costituzionale (q.l.c.) degli articoli 1, comma 2, 1 comma 3, 14, 15 e 20 della legge della Regione Siciliana 28 maggio 2026, n. 13 (Norme in materia di personale ed enti locali. Disposizioni varie), in relazione articoli 3, 81, 117, secondo comma, lett. l) e lett o), nonché 117, terzo comma, della Costituzione anche in relazione all’art. 14, lettera q), e 17 comma 1 lettera f) dello Statuto della Regione Siciliana.

2. Per i profili finanziari che qui interessano, ci si sofferma sulle questioni di costituzionalità di cui ai numeri 3 e 4 del ricorso, riguardanti gli artt. 14[1] e 15[2] della legge della Regione Siciliana n. 13 del 2026, sollevate con riferimento all’art. 81 terzo comma, Cost., per contrasto con il principio di copertura finanziaria, e all’art. 117, terzo comma, Cost., per violazione di principi fondamentali della materia di coordinamento finanziario.

2.1. L’art. 14, in sostanza, stabilisce che la formazione degli operatori dei dipartimenti di salute mentale delle ASP (Aziende sanitarie provinciali), in materia di progetti terapeutici individualizzati (PTI)  sia organizzata dall’Assessorato regionale della salute tramite il CEFPAS, ente di diritto pubblico regionale preposto alla formazione permanente e all’aggiornamento del personale del Servizio sanitario regionale e che i relativi costi siano posti a carico delle singole ASP (Aziende Sanitarie Provinciali).

Rileva, in proposito, il ricorso governativo che la previsione in questione non indica se gli oneri conseguenti, posti a carico delle singole ASP, debbano gravare sul Fondo sanitario regionale, ovvero siano finanziati mediante risorse regionali autonome. Rileva inoltre il ricorrente che gli oneri posti a carico delle singole ASP riguardano attività formative che non sono riconducibili ai livelli essenziali di assistenza (LEA).

Aggiunge il ricorrente che la Regione Siciliana è attualmente sottoposta al piano di rientro dal disavanzo sanitario e, conseguentemente, al divieto di sostenere spese non obbligatorie, ai sensi dell’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, anche nel caso in cui tali spese siano finanziate mediante risorse imputate a missioni diverse dalla missione 13. Deporrebbe in tal senso la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui le disposizioni regionali incompatibili con i vincoli di contenimento della spesa sanitaria derivanti dal Piano di rientro, eccedendo dalle competenze statutarie, si pongono in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Ne conseguirebbe che per l’effettuazione di ulteriori spese, in un contesto caratterizzato da risorse contingentate, la copertura delle stesse non sarebbe congrua rispetto ai principi di cui all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, in quanto l’impiego di risorse per prestazioni non essenziali determina una corrispondente riduzione delle risorse disponibili per l’erogazione delle prestazioni essenziali.

2.2. Quanto all’art. 15, osserva il ricorrente che la disposizione in questione introdurrebbe una disciplina speciale del cumulo discordante con la normativa di cui al decreto legislativo n. 184 del 1997, il quale regola gli istituti della ricongiunzione, del riscatto, della totalizzazione e del cumulo dei periodi assicurativi, rimettendo esclusivamente alla legislazione statale i criteri di determinazione delle quote pensionistiche.

Inoltre, l’art. 15, della legge regionale de qua risulterebbe non conforme alla normativa prevista dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con mod., dalla legge n. 214 del 2011 (la cd. «Riforma Fornero»), il quale ha uniformato i criteri di calcolo pensionistico; al contrario, la norma regionale introdurrebbe un criterio speciale fondato sulle ultime cinque annualità e sul sistema vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale, in evidente contrasto alla disciplina nazionale.

2.2.1. Tanto premesso, con specifico riferimento all’art. 15, il ricorrente ritiene, in primo luogo, la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. Infatti, tale disposizione regionale introdurrebbe nuovi criteri di definizione della quota pensionistica regionale suscettibili di produrre maggiori oneri permanenti. Sennonché, in materia pensionistica, la Corte costituzionale ha più volte riconosciuto allo Stato il potere di fissare principi uniformi di coordinamento della finanza pubblica (v. sentenze n. 78/2020; n. 152/2025). Di conseguenza, una disciplina regionale che modifichi unilateralmente il criterio di calcolo delle pensioni, come nel caso di specie, altererebbe gli equilibri finanziari dell’intero sistema previdenziale, così integrando la violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione (coordinamento della finanza pubblica).

2.2.2. In secondo luogo, il ricorrente evidenzia, altresì, che il comma 2, dell’art. 15 stabilisce che agli oneri provveda il Fondo pensioni regionale, «previa adozione degli atti finalizzati al trasferimento delle necessarie risorse da parte dell’INPS»; dal momento che tale disposizione non quantifica gli oneri né individua adeguata copertura finanziaria, e presupponendo il trasferimento di risorse da parte dell’INPS senza che ciò trovi fondamento nella legislazione statale, essa violerebbe l’art. 81, terzo comma, della Costituzione, poiché la copertura finanziaria è rimessa a un evento futuro e incerto.

3. Entrambe le questioni prospettate dal Presidente del Consiglio appaiono chiare e ben argomentate.

3.1. Quanto alla ritenuta lesione, ad opera dell’art. 14, del principio fondamentale di coordinamento finanziario circa l’esatta perimetrazione delle spese regionali da porre a carico del Fondo sanitario regionale (FSR) depongono numerose pronunce della Corte costituzionale, anche più recenti (es. sentt. n. 201/2024; n. 190/2022) rispetto alla risalente sentenza citata nel ricorso (sent. n. 100/2010), che non consente l’utilizzo delle risorse del Fondo a sostegno di spese di formazione del personale e dunque non direttamente ascrivibili ai LEA e limita la potestà legislativa della Regione sottoposta al piano di rientro dal disavanzo sanitario (qual è la Regione Siciliana).

Ne consegue la corretta impostazione del ricorso anche sul versante del principio di copertura stante la pressione sul FSR di voci di spesa, nella specie, non LEA, come tali vincolate nella destinazione e, dunque, non destinabili a finalità estranee al perimetro sanitario.

3.2. Anche per quanto all’art. 15, tanto la violazione del principio di coordinamento finanziario (art. 117, terzo comma, Cost.) quanto quello di copertura finanziaria (art. 81, terzo comma, Cost.) appaiono chiaramente prospettate.

Con riferimento al primo parametro, pare evidente l’invasione della norma regionale nelle prerogative della legislazione dello Stato, cui, in materia, è riservata la competenza legislativa esclusiva (art. 117, secondo comma, lett. o), Cost.), con conseguente alterazione degli equilibri finanziari dell’intero sistema previdenziale, il cui governo è riservato al legislatore dello Stato, così integrando la violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Persuasiva è anche l’impostazione della q.l.c. in relazione all’art. 81, terzo comma, Cost., dal momento che la copertura finanziaria di specie è rimessa a un evento futuro e incerto (recte, non apprestata ex ante contestualmente e nell’entità della previsione dell’onere).

4. In considerazione dell’ordine delle questioni sollevate con il ricorso in commento, appare evidente che l’eventuale accoglimento delle q.l.c. concernenti la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. o anche dell’art. 117, secondo comma, lett. o), Cost. potrebbe determinare l’assorbimento delle questioni sulla copertura; al riguardo, sarebbe auspicabile che tale prassi processuale non trovasse continuità con riferimento a questioni, quali quelle prospettate (“in seconda battuta”), che si rivelano però sostanzialmente autonome l’una dall’altra e, comunque, allo scopo di dare una chiara risposta su questioni, quali quelle di copertura, che, per altra via, difficilmente potrebbero avere ingresso.

In questa Rubrica si è già avuto modo di far presente più volte che le questioni relative ai commi secondo e terzo dell’art. 117 Cost. in riferimento, in particolare, ai parametri dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica non dovrebbero risultare assorbenti rispetto ai profili afferenti alla copertura finanziaria ed al rispetto degli equilibri di bilancio, di cui rispettivamente agli artt. 81, terzo comma, Cost. e 97, primo comma, Cost., il cui mancato rispetto - invece - comporta di sicuro il vulnus almeno dell’esigenza di coordinamento della finanza pubblica.



[1] L’art. 14, della legge in esame, rubricato «Corsi di formazione per gli operatori dei dipartimenti di salute mentale delle Asp», dispone: «L’Assessorato regionale della salute organizza tramite il CEFPAS corsi di formazione rivolti agli operatori dei dipartimenti di salute mentale delle ASP, in materia di progetti terapeutici individualizzati (PTI) di presa in carico comunitaria sostenuti da budget di salute. 2. I costi per i corsi di cui al comma 1 restano a carico delle singole Asp».

[2] L’art. 15, della legge regionale in esame, rubricato «Interpretazione autentica in materia di personale regionale transitato previdenzialmente all’INPS», stabilisce che: «1. Per il personale della Regione che dal 1° gennaio 2001, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è transitato ope legis sotto il profilo previdenziale all’INPS, rimanendo dipendente regionale in continuità con la Regione dalla data di assunzione, in caso di richiesta di cumulo dei periodi assicurativi, la quota di pensione a carico della Regione, maturata fino al 31 dicembre 2000, è determinata secondo il sistema di calcolo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni di servizio utili ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita presso la Regione. 2. Agli oneri discendenti dal presente articolo provvede il Fondo pensioni della Regione, previa adozione degli atti finalizzati al trasferimento delle necessarie risorse da parte dell’INPS».



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