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FOCUS - Territorio e istituzioni N. 22 - 05/08/2026

 Corte dei Conti – Sez. regionali, Ordinanza del 09/07/2026, Sanatoria statale ex post per esorbitanza regionale e ridondanza finanziaria

Ord. Corte conti – Sez. reg. contr. Reg. Campania 9 luglio 2026, in G.U. n. 37 - 16 sett. 2026

L’esorbitare della competenza legislativa regionale in quella riservata allo Stato (ordinamento civile), con “ridondanza” sui parametri finanziari”, può formare oggetto di legge statale di sanatoria ex post nonostante la spesa sottesa alla norma regionale oggetto di dubbio risulti registrata nel rendiconto generale della Regione? Inquadramento della questione.

1. Con l’ordinanza del 9 luglio 2026, la Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione Campania del 9 luglio 2026 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei commi 12 -ter e 12 -quater, dell’art. 23[1], della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, come modificata dalla legge regionale n. 2 del 4 marzo 2021, in riferimento ai parametri stabiliti dagli articoli 117, comma 2, lett. l), 81, 97, comma 1, 119 comma 1 e 136 della Costituzione; dell’ultimo periodo dell’art. 8, comma 3[2], del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025 come modificato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69 in riferimento ai parametri stabiliti dagli articoli 3, 81, 97 commi 1 e 2, 119 comma 1 della Costituzione.

La Sezione di controllo ha contestualmente disposto la sospensione del giudizio di parificazione per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 con riferimento al capitolo U00008, limitatamente alle spese destinate al finanziamento dell’unico emolumento omnicomprensivo e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l’esame della questione.

2. L’ordinanza n. 134 fa seguito alla sentenza n. 165 del 2025, con la quale la Corte costituzionale, su analoga questione sollevata dalla stessa Sezione di controllo, ha restituito gli atti al rimettente per jus superveniens.

Infatti, ha rilevato la Corte costituzionale che successivamente all’ordinanza di rimessione, è intervenuto l’art. 8, comma 3, del d.l. n. 25 del 2025, come convertito. Tale disposizione, nel modificare il richiamato art. 3, comma 1, del d.l. n. 44 del 2023, come convertito, vi ha aggiunto la previsione secondo la quale «[s]ono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi». Si tratta, quindi, di una legge di sanatoria, che non è preclusa al legislatore (sentenze n. 116 del 2020, n. 14 del 1999 e n. 1 del 1996)[3].

Sul punto, il Giudice costituzionale ha rilevato che “[a]lla luce di questa sopravvenienza normativa, tali atti potrebbero ritenersi idonei a giustificare gli esborsi sostenuti dalla Regione Campania, come riportati nel rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2023, oggetto del giudizio di parificazione dinnanzi alla Corte dei conti.”, non mancando di fare (eventualmente) onere alla medesima Sezione di controllo di rivalutare, su questa base, la legittimità delle imputazioni contabili effettuate dalla Regione Campania ai fini del giudizio di parificazione del rendiconto generale regionale per il 2023 e se permangano tuttora i dubbi di legittimità costituzionale originariamente espressi nell’ordinanza di rimessione.

3. La questione riguardava la disciplina (di cui all’art. 23, commi 12-ter e 12-quater, della legge reg. Campania n. 1 del 2012, aggiunti dall’art. 3, comma 1, della legge reg. Campania n. 2 del 2021) con la quale il legislatore regionale ha previsto, per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale, l’introduzione di un unico emolumento onnicomprensivo, sostitutivo di tutte le voci del trattamento economico accessorio, comprensive dei compensi per la produttività collettiva e la qualità delle prestazioni individuali, nonché della remunerazione del lavoro straordinario e di ogni altra indennità di funzione (12-ter), attribuendo all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale la determinazione dei criteri di individuazione dell’ammontare dell’emolumento e le modalità di erogazione (12-quater).

Oltre alla censura di invasione dell’ambito materia dell’ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.), si denunciava la violazione degli artt. 81, 97 e 119, primo comma, Cost., perché le disposizioni censurate avrebbero determinato un aumento della spesa per il personale regionale, così incidendo negativamente sugli equilibri di bilancio, «in violazione dei “beni-valori” della contabilità pubblica» (con elusione dei principi già affermati con la sentenza n. 146/2019 della stessa Corte costituzionale).

4. Valutato l’impatto dello jus superveniens, la Sezione ne ha ritenuto la non idoneità a superare le censure già mosse dalla Sezione, in relazione al pregresso quadro normativo di riferimento.

5. Gli argomenti portati dalla Sezione ripercorrono pedissequamente la recente giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di ridondanza della violazione da parte del legislatore regionale di spazi legislativi riservati al legislatore statale sulla legittimità della spesa medio tempore effettuata sulla base di un titolo legislativo illegittimo, anche a prescindere da una eventuale copertura della spesa sostenuta dalla Regione (cfr. Corte cost. n. 196/2018[4], con cui la Corte costituzionale ha ritenuto la fondatezza di analoga questione sollevata dalla Corte conti, Sez. contr. reg. Liguria).

L’ulteriore elemento di complicazione, nella presente vicenda, è dato dalla “sanabilità” ex post di una possibile invasione competenziale laddove il titolo legislativo regionale abbia prodotto spesa.

A questa legittima domanda sembra rispondere la stessa Corte costituzionale, laddove essa sembra adombrare una risposta positiva[5] (il che, detto per incidens, non sembra del tutto condivisibile, trattandosi di un vulnus costituzionale, come nella fattispecie, acclarato ratione temporis a rendiconto).

6. Comunque, senza entrare nel merito della “sanabilità o meno” ex post (in considerazione degli effetti già registrati a rendiconto) della violazione dei parametri costituzionali denunciati dalla Sezione di controllo per la Campania alla luce dei criteri stabiliti dalla stessa Corte costituzionale[6], ci si sofferma per semplicità sull’inquadramento della questione di costituzionalità.

7. La Sezione segue un ragionamento lineare:

a) ravvisa nella legge regionale un’invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.) per avere la legge regionale introdotto indebitamente per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale, l’introduzione di un unico emolumento onnicomprensivo, sostitutivo di tutte le voci del trattamento economico accessorio;

b) l’invasione della competenza esclusiva dello Stato (secondo l’orientamento richiamato nell’ordinanza di remissione di cui alla sentenza n. 196/2018 della Corte costituzionale) “ridonderebbe” in violazione dei parametri finanziari della copertura finanziaria e dell’equilibrio del bilancio regionale;

c) ne discenderebbe l’illegittimità costituzionale della legge regionale in questione in quanto foriera di spesa illegittima per illegittimità del correlato titolo legislativo regionale.

8. La prospettazione della questione è, dunque, coerente con l’orientamento inaugurato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 196 del 2018, secondo cui è illegittima la spesa regionale sottesa ad una legge regionale invasiva della competenza esclusiva dello Stato: criterio, questo, che vale la pena di rimarcare che risulta contraddittorio con il fatto che, atteso il difetto di competenza, secondo la stessa sentenza si pongono anche problemi di copertura, da escludere se il primo è assorbente. In altre parole, la ridondanza dovrebbe assorbire tutto il resto, ma così non è per la sentenza n. 196, che, senza linearità logica, ammette sia la prima che le altre doglianze, e cioè anche la violazione dell’art. 81 Cost. parametro finanziario; sennonché, venuta meno la legge, per ritenuta lesione della competenza esclusiva statale, non assume più alcuna rilevanza l’indagine sulla copertura o sull’impatto della legge sugli equilibri finanziari dell’ente, parametri che, appunto, presuppongono la vigenza della legge, e con essa lo scrutinio della sussistenza delle garanzie circa il rispetto dei parametri finanziari di ordine costituzionale.

9. Alla luce di ciò, considerata la contradditorietà della sentenza di riferimento, si intende precisare che il vizio denunciato nel ricorso nulla dovrebbe avere a che fare né con il principio della copertura finanziaria (art. 81, terzo comma, Cost.) né con quello dell’equilibrio del bilancio regionale (art. 119, primo comma, Cost.), pur evocati. Il fatto è che il vizio, nella sostanza eccepito dalla Sezione, è, a ben vedere, unicamente quello di cui al citato art. 117, secondo comma, lett. l), Cost, atteso il carattere assorbente della questione competenziale (nonostante - come si è visto - il carattere intrinsecamente contraddittorio della sentenza 196).

È poi evidente che, se viene rimosso il titolo legislativo, la spesa registrata a rendiconto in conseguenza del medesimo titolo legislativo annullato risulterà illegittimamente effettuata (e ciò in disparte della sanabilità ex post di detta illegittimità), il che giustifica, nel caso in esame, la sospensione del giudizio di parifica.

Ma rimane evidente che, nella specie, la (eventuale) caducazione della legge regionale verrebbe pronunciata non per carenza della copertura e per una sua incidenza sugli equilibri di bilancio della Regione, bensì unicamente quale esito indiretto (per la c.d. ridondanza) dell’annullamento della medesima legge regionale.



[1] 12-ter. Per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, in applicazione di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165/2001, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dagli istituti retributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive dei compensi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento omnicomprensivo, da corrispondere mensilmente, parametrato alle attività effettivamente assegnate. Tale indennità remunera anche la disponibilità a orari disagevoli nonché le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici.

12-quater. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e le modalità di erogazione. L'emolumento è calcolato tenendo conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL.

[2] 3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni possono assegnare agli uffici di diretta collaborazione proprio personale di ruolo e personale proveniente da società a partecipazione pubblica, applicando gli istituti di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e altri analoghi istituti previsti dall'ordinamento, anche in favore dei propri dipendenti. Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi».

[3] Quanto al quadro normativo, la Corte ha sottolineato che l’art. 3, comma 1, del d.l. n. 44 del 2023, come convertito, ha consentito alle regioni, senza aggravio di spesa, di adeguare i propri ordinamenti all’art. 14 del d.lgs. n. 165 del 2001, sugli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico. Come riconosciuto da questa Corte nella sentenza n. 185 del 2024, la disciplina introdotta dal richiamato art. 3 ha natura innovativa e pertanto si applica a partire dalla sua entrata in vigore, ossia dal 23 aprile 2023. Da quella data, dunque, le regioni possono dettare norme in adeguamento alla disciplina statale degli uffici di cui si tratta (punto 5).

[4] Sulle criticità di detto orientamento della Corte costituzionale, cfr. Forte C., Pieroni M., Prime osservazioni relative alla sentenza n. 196 del 2018 della Corte costituzionale, in www.federalismi.it, 2019, num. 12.

[5] “Alla luce di questa sopravvenienza normativa, tali atti potrebbero ritenersi idonei a giustificare gli esborsi sostenuti dalla Regione Campania, come riportati nel rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2023, oggetto del giudizio di parificazione dinnanzi alla Corte dei conti.”. (Corte cost., sent. n. 165/2025, punto 5.1. del diritto).

[6] Si veda, in particolare, anche la sent. n. 14/1999, punto 3.3. del diritto “Questa Corte ha più volte avuto occasione di chiarire che le leggi di sanatoria non sono costituzionalmente precluse in via di principio ma che, tuttavia, trattandosi di ipotesi eccezionali, la loro giustificazione dev’essere sottoposta a uno scrutinio particolarmente rigoroso. Aggiungendo che l'intervento legislativo in sanatoria può "essere ragionevolmente giustificato soltanto dallo stretto collegamento con le specifiche peculiarità del caso" (sentenza n. 94 del 1995), così da doversi "escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale - originariamente applicabile - con quella eccezionale successivamente emanata" (sentenza n. 100 del 1987; cfr. anche sentenze n. 402 del 1993, n. 346 del 1991 e 474 del 1988, oltre alla già citata n. 94 del 1995)”.



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