Secondo una nota ricostruzione dottrinale, l’iniziativa legislativa disciplinata nella nostra Costituzione è definibile come un sistema a titolarità diffusa, aperta ed integrata. In particolare, circa il ruolo dell’esecutivo, si è notato che, superata la parentesi imposta dal fascismo che aveva subordinato l’attività del Parlamento alla volontà dominante del Governo, il costituente ha innanzitutto respinto la rigida ripartizione del principio di separazione dei poteri – che trova tuttora applicazione nella Costituzione degli USA, seppure con una qualche apertura al diritto del Presidente di raccomandare al Congresso i provvedimenti considerati “necessary and expedient” - che circoscrive l’attribuzione in questione ai soli organi del potere legislativo. Nello stesso tempo, e dunque non seguendo l’insegnamento di Montesquieu che considerava “non necessaria” l’iniziativa legislativa dell’esecutivo, si è inteso superare la concezione dualista adottata con lo statuto albertino ove, sulla scia dell’impostazione presente nelle costituzioni ottocentesche ed attualmente seguita, ad esempio, nei testi fondamentali della V Repubblica francese e della Germania, si limitava l’iniziativa legislativa “al Re e a ciascuna delle due Camere”. Così, l’attribuzione dell’iniziativa legislativa al Governo è stata accompagnata dall’estensione a favore dei cittadini elettori, delle singole Regioni, e del CNEL. Tuttavia, subito si è avvertito che, anche soltanto a partire dalla stessa collocazione dell’iniziativa governativa che è indicata come la prima tra tutte quelle costituzionalmente ammesse, all’iniziativa in questione andava riconosciuta “una posizione preminente”, in ragione, soprattutto, della collocazione del Governo all’interno del regime parlamentare e del conseguente rapporto di diretta strumentalità che sussiste tra il programma su cui le Camere esprimono la fiducia mediante mozione motivata ai sensi dell’art. 94 Cost., e la prospettazione dei progetti legislativi necessari per l’attuazione dell’indirizzo politico del Governo. Ciò considerato e tenuto conto, più in generale, dalla posizione del Governo come “interlocutore principale delle Camere nel corso del procedimento legislativo”, ne discende, quasi naturalmente, la posizione dell’esecutivo come attore principale dell’iniziativa legislativa... (segue)
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