
Termine controverso, come testimonia la ‘Babele’ di definizioni presente a riguardo, la sovranità si rivela un concetto non facile da tradurre in termini giuridici. Il ricorso a tale espressione induce invero molto spesso in ‘confusione’ richiamandosi a un quid di assoluto, a una forza individuale, esercitata in modo isolato. La “sovranità” invocando l’onnipotenza di un soggetto che, quale “sovrano”, agirebbe senza “condizioni”, fuori da qualsiasi condizionamento, rivela insomma una mistificazione. A livello giuridico l’illimitatezza si mostra infatti un attributo impossibile da realizzare, in passato – dimostrandosi il potere del sovrano anche nelle monarchie assolute a lungo giuridicamente limitato da diverse leggi fondamentali (sia pure a tutela solo di alcuni ceti sociali) - come oggi: innanzitutto sul piano del diritto ‘internazionale’, a cui i soggetti cosiddetti sovrani devono in qualche modo ‘obbedire’, e ancor più nel diritto costituzionale giacché in quanto tale, la sovranità non dovrebbe ‘derivare’ da altra fonte e trovare in essa la sua validità, in maniera non diversa peraltro da quanto si afferma a proposito della norma fondamentale. Quest’ultimo concetto, a differenza della sovranità, non si rivela però così priva di condizioni, costituendo essa stessa la ‘condizione’ ipotetica della validità della prima Costituzione. Per evitare il regressus ad infinitum ed ammettere la sovranità come fatto giuridico, similmente all’ipotesi della norma fondamentale, si potrebbe allora fare ricorso a quella stessa idea che Kelsen chiama “presupposta”, ultima e suprema. Se non si vuole ammettere la tesi schmittiana che considera la sovranità espressione di un’autorità che in via di ‘fatto’ decide sullo stato di eccezione attribuendogli valore giuridico, si potrebbe cioè ammettere che essa trova fondamento in una ipotesi giuridica che, quale “finzione”, riconosca un fondamento di validità al ‘sovrano’ (che si presuppone non derivi da altro) autorizzato alla produzione normativa. Potendo esistere un solo sovrano, questa costruzione finirebbe tuttavia col porre in dubbio la “sovranità” della norma fondamentale che, come tale, invero dovrebbe essere norma “inderivata”. Al più, in alternativa, si potrebbe ipotizzare che i due termini coincidono, utilizzandosi sovranità come sinonimo di norma fondamentale. In tale ultimo caso il sovrano tuttavia non agirebbe senza condizioni costituendo, al pari della norma fondamentale, la condizione di validità della stessa costituzione… (segue)
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