
Varie ragioni militano a favore della scelta di occuparsi del tema del referendum costituzionale, fra esse primeggiando, ovviamente, il fatto che l’art. 138 Cost. realizzi una peculiare forma di combinazione tra elementi di democrazia diretta e rappresentativa, ciò che rende il tema trattato particolarmente confacente all’oggetto di questo convegno internazionale. Peculiare poiché pur vero essendo che il piano «della fissazione delle regole fondamentali dell’ordinamento» è «l’ambito privilegiato della manifestazione diretta della volontà popolare», l’iter previsto dall’art. 138 è strutturato in modo tale che il potere di revisione sia intitolato fondamentalmente in capo al Parlamento e non sia invece condiviso con il popolo, non essendo il referendum ex art. 138 preposto alla pura e semplice manifestazione del consenso (o dissenso) popolare. Alla prima considerazione si deve peraltro aggiungere che le recenti vicende legate alla consultazione del 4 dicembre scorso impongono una riflessione seria sul senso dell’art. 138 (e specialmente della sua porzione referendaria) e sul ruolo assunto dai costituzionalisti - sistematicamente invocati da ogni parte in causa nel corso della campagna referendaria - nel perdurare dell’iter di revisione costituzionale. Infine, ed anzi tutto, la volontà di analisi sull’operare del referendum ex art. 138 nella prassi politico-costituzionale discende dall’esigenza di fornire una convinta risposta alle svariate ipotesi di riforma - e a talune elucubrazioni de iure condito - che ciclicamente si ripropongono quando un determinato iter di revisione costituzionale naufraga nelle urne; proposte variamente finalizzate a rimodulare struttura, senso e finalità del referendum costituzionale, come se l’effetto paralizzante la revisione, derivante dal respingimento della legge costituzionale per mano del popolo, sia una distorsione patologica cui porre rimedio. Dati per noti, per ragioni di economia del discorso, il dibattito in Assemblea Costituente sul tema e le indicazioni di dottrina e prassi in ordine ai tratti distintivi dell’istituto studiato, ci si concentra in questa sede sui due caratteri che si ipotizzano maggiormente distorsivi del referendum costituzionale, tentandosi di dimostrare come essi derivino invero non già dalla struttura dello schema partecipativo previsto dall’art. 138, ma dall’impatto che su di esso hanno l’assetto del sistema politico-partitico e la mutevole funzionalizzazione che tale ultimo imprime alla consultazione ex art. 138... (segue)
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